Categoria: Diffamazioni

  • L’Ad di Trenord denuncia il pendolare imbufalito
    Ma perde fino in Cassazione e paga le spese

    Amministratorone delegato contro umile pendolare di Saronno. Talvolta vince il secondo. Lo avevamo raccontato quiCerto accanirsi fin davanti agli Ermellini e perdere, beh.


    Riassumiamo. Un pendolare inferocito per ritardi e rimborsi latitanti, Marco Malatesta, si sfoga sulla pagina Facebook “Pendolari Trenord“. Prende di mira l’Ad e, a corredo della di lui foto, gli rivolge un commento sopra le righe e non privo di amarissima ironia. “Questa è la bella faccia di Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord che non restituisce i rimborsi degli abbonamenti annuali (…) io di voglia di sputare in faccia a uno che da diversi mesi si tiene i miei soldi ingiustamente ne ho tanta, forse lo sa e porta gli occhiali per questo”.

    Piuri denuncia per diffamazione aggravata, in qualità di Ad ma anche di persona fisica. Il Tribunale condanna Malatesta. La Corte d’appello invece ribalta il verdetto e assolve. Diritto di critica legittimo, in un contesto, per altro, di “esasperazione di persone costrette a compilare moduli su moduli, inviare raccomandate, con ulteriori esborsi, senza ottenere nulla”. Fatto dunque “veridico”, oltre che di interesse pubblico, atteso che la vicenda interessava “pressoché tutti gli utenti di Trenord ed era molto sentita in quel particolare momento”.
    La corte milanese, in motivazione, aggiunge una stilettata al querelante. “Risulterebbe, del resto, molto arduo ipotizzare la liquidazione di un risarcimento a favore dell’amministratore delegato di Trenord ed ancora di più della stessa Trenord, per i fatti in esame, che non meritavano di pervenire all’attenzione del Tribunale”. Come dire: anche meno, potevate pure evitare di ingolfare la giustizia con questa roba, ché già il mondo è difficile.

    Piuri però non segue il suggerimento e va avanti, ci tiene che il pendolare saronnese sia punito per la sua impudenza, e impugna in Cassazione. Che ieri – quinta sezione – si è espressa con questo dispositivo: “Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali”. Per il pendolare Malatesta, patrocinato da Roberto Dissegna, un sollievo gigantesco (rischiava che lo scherzetto gli costasse in totale sui 15mila euro). E chissà se poi i treni per portare gli avvocati verso la capitale sono stati puntuali.

    (NdR)

  • Pendolare Trenord incazzato e assolto
    “L’Ad non doveva neanche querelare”

    Anche i pendolari nel loro piccolo si incazzano. Se la ferrovia incontra il grezzo uomo medio, l’uomo medio è un uomo assolto. Quando l’amministratore di Trenord denuncia per diffamazione un suo pendolare inviperito, forse i fatti “non meritano – parola di giudice – di pervenire all’attenzione del Tribunale”.
    Sintesi grezza e per titoli, ma non molto lontana dal vero. Articoliamo.
    Il 30 novembre 2020 un pendolare di Seregno, estenuato dai disservizi ferroviari e dai ritardi nei rimborsi, si sfoga sulla pagina Facebook “Pendolari Trenord”. Posta una foto e commenta: “Questa è la bella faccia di Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord che non restituisce i rimborsi degli abbonamenti annuali (…) io di voglia di sputare in faccia a uno che da diversi mesi si tiene i miei soldi ingiustamente ne ho tanta, forse lo sa e porta gli occhiali per questo”.
    Piuri non la prende benissimo, e sporge denuncia per diffamazione. Il 27 ottobre 2022 il pendolare, Marco Malatesta, viene condannato per diffamazione aggravata dall’utilizzo del mezzo informatico. Ma la Corte d’appello – presidente Flores Tanga, estensore Patrizia Re, consigliere Alberto Puccinelli – ribalta tutto: era legittimo diritto di critica, e dunque assoluzione, con tanto di stilettata a finale al querelante: “Risulterebbe, del resto, molto arduo ipotizzare la liquidazione di un risarcimento a favore dell’amministratore delegato di Trenord ed ancora di più della stessa Trenord, per i fatti in esame, che non meritavano di pervenire all’attenzione del Tribunale”.
    “Va anzitutto rilevato – scrivono i giudici in motivazione – che, diversamente da quanto esposto nella sentenza impugnata, l’imputato non ha accusato l’amministratore delegato di essersi appropriato del danaro destinato ai rimborsi degli abbonamenti annuali, bensì di non restituirli, ingiustamente da diversi mesi”. Il contesto, poi, era di “esasperazione di persone costrette a compilare moduli su moduli, inviare raccomandate, con ulteriori esborsi, senza ottenere nulla”. Al malcapitato Malatesta, in particolare, era stato riconosciuto un certo importo che però non gli era stato ancora restituito. Fatto dunque “veridico”, oltre che di interesse pubblico, atteso che la vicenda interessava “pressoché tutti gli utenti di Trenord ed era molto sentita in quel particolare momento”.
    Per decidere su condanna o assoluzione resta però il tema della continenza verbale. Ma la Cedu concede più ampia libertà di espressione quando si parla di questioni di interesse pubblico. E la Cassazione, rammentano i giudici, accetta espressioni più aggressive e disinvolte di un tempo, in virtù del profondo mutamento della sensibilità della collettività. Il commento del pendolare era certo ironico ma anche “aggressivo e grossolano”. E tuttavia i giudici riconoscono che Malatesta, difeso dall’avv. Chiara Parisi, non voleva offendere, ma manifestare “la propria esasperazione e la propria assoluta debolezza” (…) “in mancanza di ogni strumento lecito per ottenere la restituzione di quanto a lui spettante, in tempi accettabili, sicché la condotta si riduce ad una forma protesta, che non presenta neppure gli estremi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In tal senso è stato recepito dall’uomo medio”.
    Danno per la parte civile: “inesistente”. Forse anche i giudici prendono il treno. Chissà se lo prende Piuri.

    (foto in licenza Wikicommons)

  • Lo scandalo pedopornografico che non lo era
    Bastoni condannato a risarcire, Fidanza alla Consulta


    Di porno non c’era nulla, di bambini ancora meno. Ma l’equivoco di “Porno per bambini” (neppure titolo della mostra di disegni ma firma dell’artista ospite del Santeria di viale Toscana, a dicembre 2018), aveva innescato i più scatenati sostenitori milanesi del “giù-le-mani-dai-bambini”. I quali, forse non capendo, oppure capendo benissimo, su quell’equivoco avevano messo in piedi una scivolosa campagna “anti-pedopornografia”.
    E così gli accusatori diventano accusati. Anzi, condannati, in primo grado. L’ex consigliere regionale leghista Max Bastoni, allora a palazzo Marino, difeso dagli avvocati Annibale Perrone e Roberto Sperandeo, prende 5mila euro di multa (il pm aveva chiesto 200). In un post su Facebook parlava della mostra di disegni scrivendo: “E’ evidente ormai che certi personaggi trovano nella Milano con la #sinistra al governo un terreno fertile per le loro schifezze omo/pedofile. E’ ora di dire basta, mandiamo a casa #Sala con i suoi ‘amichetti’”. Una multa, ma la pena non viene sospesa, perché, come risulta dal casellario giudiziario, Bastoni ha due precedenti, pur di poco conto. Uno del lontano 2002, a Torino, con pena di due mesi e 20 giorni convertiti in multa e infine indultati per “danneggiamento seguito da incendio”. L’altro del 2008, per “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo”, per cui ha ricevuto un decreto penale di condanna, saldato nel 2016 con 419,50 euro.

    Anche il blogger Cristiano Puglisi, allora vicepresidente forzista del consiglio comunale di Arcore, difeso dall’avvocato Marco Martini, è stato condannato come Bastoni alla multa di 5mila euro dal giudice della 7a sezione penale Mattia Fiorentini. Sul suo sito aveva postato un commento di questo tenore: “si sarebbe potuta gustare una mostra inneggiante alla pedofilia, dal sapore orrido e vagamente demoniaco”. Per lui multa, ma con pena sospesa e non menzione, a patto che risarcisca le parti offese.
    Percorso diverso per l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, al tempo dei fatti deputato. “Una mostra che con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigue non avrebbe fatto altro che legittimare la pedopornografia”, aveva commentato in un video, girato proprio davanti al locale, con in mano la locandina della mostra, pochi giorni prima dell’inaugurazione. E ancora: “chiediamo di vigilare su quello che viene svolto nei locali che (il Comune, ndr) dà in concessione ma soprattutto vogliamo difendere i bambini e la loro innocenza da questi pazzi che la vogliono violare”.
    Quando il titolare del locale, spiega il giudice in motivazione, cerca Fidanza per chiedergli di rettificare, lo staff del politico gli risponde che non avrebbe tolto il post “in quanto aveva generato moltissime visualizzazioni”.
    La Camera aveva negato l’autorizzazione a procedere. Il giudice Fiorentini ha però sollevato un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, quindi la questione finirà davanti alla Corte Costituzionale.


    Intanto Bastoni e il blogger dovranno anche risarcire in solido, con 10mila euro ciascuno, il titolare del Santeria, Andrea Pontiroli, e l’artista, Eduardo Stein Dechtiar, bassista dei Selton. Cinquemila andranno alla società titolare del locale. Altri 6mila e rotti serviranno a rifondere le spese processuali sostenute dalle parti civili con gli avvocati Chiara Parisi e Roberto Dissegna.
    La diffamazione al tempo della facile indignazione social, del resto, genera mostri. Quando “la gogna mediatica” prende piede, argomenta il giudice, i commenti  offensivi e minatori diventano “inarginabili”. Allo staff del Santeria e all’artista, dopo l’annuncio della mostra, erano arrivate “centinaia e centinaia” di messaggi, email, telefonate. Il locale viene minacciato di danni, i suoi dipendenti “di aggressioni fisiche”, si legge in sentenza. Messaggi come “siete pedofili di merda”, “dovete morire, “dovete bruciare”, “vi uccideremo tutti”, “quando andate a casa state attenti”. In alcuni casi gli autori si palesavano come esponenti di Forza Nuova o di Casa Pound. Visto il clima, il locale aveva deciso di annullare la mostra. Del resto, aveva spiegato Andrea Pontiroli del Santeria, la situazione era diventata “drastica e drammatica, con il personale che piange, con persone che non vogliono più venire a lavorare perché hanno paura”. Circostanze confermate in aula dai dipendenti.
    Bastoni e Puglisi, scrive il giudice nel motivare le condanne, per finalità prettamente politiche, “cavalcavano l’onda dell’indignazione sollevatasi, alimentando in tal modo il clima di odio e violenza già in atto”.
    Nell’equivoco, spiega il giudice in motivazione, era caduto soltanto chi “si era approcciato alla notizia con pregiudizio o finalità secondarie”: la “strumentalizzazione politica”, “la ricerca di un pretesto per ricorrere a intimidazioni e violenza”, la superficialità, “il bigottismo”, la “strumentalizzazione ideologica”. O semplicemente “la mediocrità”.

  • Dilemmi emergenziali: ci sono più pubblici ufficiali di altri?

    Nel maggio del 2016 si svolse a MiIano una manifestazione per il diritto alla casa (sembrerà impossibile ma c’è ancora in giro gente che non ne ha una). Un centinaio di manifestanti fuseguito dal consueto imponente dispositivo di sicurezza e controllo. L’attento monitoraggio delle forze dell’ordine consentì di accertare i seguenti gravissimi fatti: una persona accese un fumogeno, un’altra strappò un lembo di un manifesto elettorale del PD, una terza sputò verso un agente della polizia scientifica che, in abiti civili, la stava filmando.

    I tre finirono alla sbarra. Fu celebrato un vero e proprio processo: si ascoltarono testimoni, si analizzarono filmati.

    La persona accusata di aver sputato verso il poliziotto (imputata di oltraggio a pubblico ufficiale) fu assolta perché non si poté stabilire con certezza se si fosse reso conto che la persona verso cui aveva sputato (che era in borghese e lo stava filmando) era un poliziotto. Gli altri due vennero prosciolti ai sensi dell’art. 131 bis c.p.Particolare tenuità del fatto, il fatto sussiste, l’imputato lo ha colpevolmente commesso, ma si tratta di un fatto di poco conto, che non merita di essere perseguito.

    Apriti cielo.

    Il sindacato autonomo della polizia tuonò: “Se sputare addosso a un poliziotto, viene considerato fatto tenue, allora vuol dire che sputare contro un servitore dello Stato è legittimo”. Giorgia Meloni evocò la: “necessità inderogabile di inserire nel nostro ordinamento il reato di terrorismo di piazza”.

    Nessuno (o quasi) notò che l’ondata di indignazione era fondata su un clamoroso equivoco, perché l’autore dello sputo non era stato prosciolto per irrilevanza del fatto ai sensi dell’art. 131 bis, ma per assenza di dolo.

    Ma la macchina della legislazione di emergenza si era ormai mossa. Per evitare una volta per tutte simili verdetti fu introdotta un’eccezione all’art. 131 bis c.p., escludendo dall’applicazione della norma i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’improcrastinabile riforma fu introdotta in sede di conversione del decreto sicurezza bis.

    Quando si trovò il testo della legge da promulgare, il Presidente della Repubblica esplicitò seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma.

    La norma entrò comunque in vigore. Com’era inevitabile, alla prima occasione la questione finì in Corte Costituzionale (dove tutt’ora pende, in attesa di essere decisa). Perché impedire ad un giudice di escludere la punibilità per irrilevanza del fatto solo in relazione a determinate categorie di persone offese?

    Veniamo ad oggi.

    Il Governo (virato nel frattempo dal giallo-verde al giallo-rosso) deve aver scorto nella riformina del decreto sicurezza l’occasione per mettere una pezza a questo pasticcio.

    Eliminando l’irragionevole disparità di trattamento? No, precisandone ed estendendone i beneficiari. Non tutti i pubblici ufficiali, ma solo gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza. Non solo questi ma anche i magistrati in udienza.

    Quindi: uno stesso insulto di poco conto sarà sempre punibile, se rivolto ad un poliziotto nell’esercizio delle sue funzioni o ad un magistrato in udienza; se rivolto ad un professore, ad un medico ospedaliero, ad un cancelliere di tribunale o ad un altro pubblico ufficiale, anche no.

    Ci sono ufficiali più pubblici di altri?

    (avvocati eugenio losco e mauro straini)

  • Scalfarotto come Hitler, youtuber a processo

    Ivan Scalfarotto come Adolf Hitler per le sue politiche a tutela dei diritti civili. C’è anche questo nell’abisso della rete, nel canale Mary Tube “consacrato a Maria Regina della Pace e Madre della Verità per l’evangelizzazione attraverso il mezzo video”. Chi ha postato quel video, Ivan R., 44 anni, sarà processato dal Tribunale di Parma il prossimo 28 novembre per diffamazione aggravata, su denuncia del parlamentare del Pd, assistito dall’avvocato Davide Steccanella. Nel filmato pubblicato l’8 luglio 2015,  si vede la  foto di Scalfarotto, seguita nel fotogramma successivo da quella del dittatore e poi dalla frase: “La storia tende a ripetersi. Il male assume nuove forme per imporre la dittatura di una ideologia. Le ideologie vanno sempre imposte fin dalla più tenere età”. Nella querela, il politico definisce il video, intitolato ‘Stop ideologia gender, colonizzazione ideologica’, “una gravissima offesa a dir poco infamante a fronte di una pubblica comparazione con colui che è considerato probabilmente il più feroce dittatore della storia umana e per di più con quell’odioso insistente richiamo alla tutela infranta dei bambini”. Sottolinea, inoltre, anche il suo impegno per i diritti civili “in ragione del quale ho dovuto subire in questi anni numerosi attacchi alla mia persona”.  Il filmato e mostra “anche immagini di bambine e bambini durante la tristemente nota ‘Hitler jugend’”. (manuela d’alessandro)

  • “Per gay e lesbiche ci vorrebbe Hitler”
    Pm: non sono reato gli insulti a Stella Manente

     

    Durante l’ultimo Pride, contro gay e lesbiche evocò Hitler sul suo profilo Instagram da 196mila follower. Perché – poverina! – il corteo vicino alla stazione Centrale di Milano stava rallentando il suo cammino verso il Frecciarossa che la portava a Venezia. Ideona. Un mare di proteste sui social. Gli attacchi di Cristiano Malgioglio. Gli sponsor che la mollano. Le scuse, la mattina dopo, in un video con cui dice di aver sbagliato, anzi “enormemente sbagliato”. Poi il nuovo ripensamento: una bella denuncia contro tutti coloro che l’avevano insultata commentando a caldo il suo video simpatinazista. Ora arriva la mazzata finale: la procura di Milano ritiene che chi l’ha insultata non è perseguibile penalmente, avendo agito in risposta a un comportamento ingiusto.
    La modella, o influencer, o starlette dei social, biondissima, bellissima, 27enne Stella Manente (è il suo vero nome) aveva sporto denuncia per tre ipotesi di reato: diffamazione, minaccia aggravata e molestie nei confronti di alcuni commentatori social scatenati dopo il suo video in cui, attraversando controcorrente il corteo del Pride, protestava pronunciando una cosetta come “sto perdendo il treno per colpa di ‘sta massa di ignoranti… andate tutti a morire! Sarebbe dovuto esistere Hitler! Perché non esiste più Hitler?”. Forse ignara del fatto che quel tale Hitler fece internare almeno 50mila omosessuali, segnalandoli con un triangolo rosa (uomini) o nero (donne) cucito sul petto e sterminandone un numero imprecisato.
    “Non sapevo nemmeno dell’esistenza di questo gay pride”, si era giustificata lei nel video di scuse. Salvo poi, appunto, denunciare chi l’aveva attaccata.
    A meno di quattro mesi dall’iniziativa giudiziaria della Manente, il pm di Milano Mauro Clerici, ai cui validi collaboratori non è certo venuta la tentazione di lasciare il fascicolo in fondo alla pila delle incombenze, chiede l’archiviazione rilevando che “il comportamento della denunciante costituisce palesemente un fatto ingiusto perché evocare ad alta voce Hitler nel corso di una manifestazione quale il Gay Pride significa evocare e giustificare le persecuzioni naziste contro gli omosessuali. (Manente, ndr) inoltre ha dato ulteriore seguito dandovi pubblicità su Instagram e pertanto le numerose persone che hanno reagito a tale condotta, contro cui viene presentata denuncia, appaiono giustificate dal disposto di cui all’art. 599 c.p.”. Ovvero la provocazione. Scriminati perché provocati.
    Tra l’altro, precisa la procura, Stella Manente se la prende con messaggi diffamatori postati da sconosciuti “sui social network e su blog, in particolare Instagram, tutti americani”: impossibile ottenere la collaborazione dagli Stati Uniti per identificare gli autori dei messaggi su un caso di questo genere. Esercitare l’azione penale, è impossibile. La procura ritiene “infondata la notizia di reato”.
    Conclusione della storia: oggi la modella, con le sue stories di Instagram, ha oltre 26mila fan in più rispetto a luglio scorso. E’ a quota 222mila. Forse, tutto sommato, per la Stella di Instagram, l’ideona era un’ideona davvero.

  • Scientology sconfitta, la stampa può investigare nella Chiesa

    Il giudice civile di Milano Nicola Di Plotti ha rigettato la richiesta di risarcimento di 80mila euro presentata dalla Chiesa Scientology di Milano nei confronti dei due cronisti Andrea Sceresini e Giuseppe Borello, autori di un documentario sulla Chiesa vincitore del Dig Awards nel 2016 e poi tramesso dal programma ‘Report’.

    Borello, con l’obbiettivo di registrare attraverso audio e immagini un’inchiesta sotto copertura, si era professato fedele e aveva utilizzato un falso nome per entrare a far parte della comunità di viale Fulvio Testi diventando membro dello staff per carpire informazioni agli adepti.
    Per il giudice non è stata commessa nessuna violazione di domicilio perché “la sede di Scientology non può essere qualificata come un luogo di privata dimora, trattandosi di un luogo aperto al pubblico”. “In quanto luogo di culto – argomenta – è accessibile a una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto; l’attività ivi svolta avviene a contatto con un numero indeterminato di persone e, talvolta, in rapporto con gli stessi: in questo senso è fuori luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata del soggetto giuridico”. Borello e Sceresini, difesi dall’avvocato Cesare Del Moro, non sono inoltre responsabili per l’illecita captazione e per la divulgazione delle immagini che ritraevano i fedeli nello svolgimento dei loro rituali e sono state inserite nel documentario ‘The organization’. Questo perché “il Codice della Privacy trova applicazione unicamente nei confronti delle persone fisiche e quindi Scientology non aveva titolarità a chiedere il risarcimento”. Scientology di Milano è stata condannata a pagare oltre 13mila euro di spese processuali.

    La vicenda ha anche in corso un risvolto penale. La Procura di Milano sta svolgendo un’indagine che verrà chiusa nelle prossime settimane  sulla presunta diffamazione  attraverso il blog ‘pennivendoli.com’ (ancora online) ai danni dei due giornalisti, assistiti dall’avvocato Marco Tullio Giordano. Al vaglio degli inquirenti anche le chiamate provenienti da un telefono con una sim card riconducibile a un defunto capo dell’organizzazione. (manuela d’alessandro)

  • Per il pm “snob” le offese su Facebook non sono diffamazione

    Si legge che in questi giorni la Procura della Repubblica di Roma avrebbe richiesto l’archiviazione della querela di una ragazza, ritenutasi diffamata su un social da chi l’aveva definita “una malata mentale, una bipolare che si imbottisce di psicofarmaci, figlia di un padre ubriaco che la maltratta”.

    La motivazione, evidentemente in diritto, stante l’oggettiva portata offensiva della frase in oggetto, si presenta in certo senso “rivoluzionaria”.

    Posto che il reato di diffamazione tutela l’altrui reputazione, ritiene la Procura che questa non venga scalfita da quanto riportato su Facebook, in quanto luogo, si legge “popolato dai soggetti più disparati che esternano il proprio pensiero senza l’autorevolezza delle testate giornalistiche e di fonti accreditate”.

    Conclude pertanto la Procura che siccome FB “gode di scarsa credibilità”, le espressioni denigratorie ivi usate verrebbero percepite agli occhi dei terzi” solo come un “modo di sfogarsi o di scaricare lo stress o la propria rabbia”.

    In sostanza, poiché il reato di diffamazione è reato di pericolo, ritiene la Procura romana che quanto si legge su FB non metta neppure “in pericolo” l’altrui reputazione per totale assenza di autorevolezza.

    Il ragionamento potrebbe anche apparire condivisibile, se non peccasse di un certo soggettivismo “snob” che ci fa domandare in che “mondo ideale” viva l’estensore di siffatta richiesta.

    Siamo tutti d’accordo che nessuno dovrebbe formarsi opinioni sulla base di quanto si legge su FB e proprio per le medesime ragioni indicate dalla Procura, ma questo se vivessimo in un mondo interamente popolato di menti raffinate e selettive. Ma ben sappiamo che non è così, dato che vi è chi sostiene che persino l’esito delle elezioni presidenziali americane sarebbe stato pesantemente influenzato dai social, e per tacer di casa nostra ove c’è chi ha costruito gran parte del proprio consenso attraverso le cosiddette piattaforme (termine orrendo) web. Anche perché, mentre è certo che FB lo leggono tutti, grandi e piccini, non so quanti lettori possano ancora vantare quelle “autorevoli testate giornalistiche accreditate” indicate dalla Procura.

    So bene che quando ancora non c’era internet e tutte quelle “belle “cose di oggi, Vittorio Gassman riempiva i teatri tenda delle periferie milanesi con l’Adelchi o Ermanno Olmi si classificava secondo per incassi dopo Geppo il folle di Celentano con un film in dialetto bergamasco, ma oggi mi pare che più che la “cultura di massa” si persegua la massa priva di cultura, e temo che se si vuole davvero danneggiare qualcuno non vi sia niente di meglio che insultarlo sui social.E poiché il reato di diffamazione si consuma allorquando viene messa a repentaglio, anche solo potenzialmente, la reputazione di altro soggetto, ritenere che oggi questo non possa accadere sol perché l’offesa non proviene da una “fonte autorevole”, somiglia più a un lodevole auspicio che a una presa d’atto. Se un tempo bastava “un venticello” a portare in giro la “calunnia” rossiniana, figuriamoci mezzi diffusi come Facebook, Twittter e chi più ne ha più ne metta. Piuttosto si decida una buona volta di depenalizzare il reato di diffamazione, come da più parti e da anni viene suggerito, ma autorizzare il Far West sui social, contando sul fatto che le persone oggi si formino un’opinione solo leggendo Montale o Umberto Eco, non ci pare cosa buona e giusta.Concludo augurandomi che questa richiesta non sottintenda in realtà un’ennesima invasione “etica” dell’ordinamento penale nella vita dei cittadini, ai quali, dopo avere più volte spiegato con chi, e in che modo, potevano fare sesso, ora viene impartito loro anche cosa dovrebbero… leggere. (avvocato Davide Steccanella)

  • “Fai parte di una cupola”, Salvini verso la pace con il 5 stelle

    “Tutto mi si può dire ma non che sono un mafioso”. Matteo Salvini il 22 gennaio scorso al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, davanti all’aula del processo nato da una sua querela per diffamazione contro l’allora consigliere regionale dei 5 Stelle Stefano Buffagni. “La Lombardia – aveva  scritto il grillino in un post di Facebook datato 20 giugno 2016 – è una fitta rete di contatti e di uomini di fiducia agli ordini di Salvini e di Maroni. Una sorta di cupola che ricorda quella del Pd romano che usa risorse pubbliche per finanziare il proprio sistema di potere”. Quella “cupola”, riferita in particolare alle nomine nelle aziende sanitarie, aveva fatto ribollire  Matteo tanto da venire in Tribunale a raccontare quanto fosse scocciato. “Quelle frasi mi hanno provocato un danno ingente in termini di immagine ed elettorali”. Buffagni aveva spiegato al giudice nelle sue dichiarazioni spontanee: “A quell’epoca risaliva anche l’arresto del leghista Fabio Rizzi, che ha scritto la riforma della sanità lombarda. Abbiamo messo insieme una serie di fatti e presentato una denuncia di tipo politico”.

    Salvini è diventato nel frattempo vicepremier, Buffagni sottosegretario agli Affari Regionali del Governo e le loro formazioni politiche si sono allacciate alla guida del Paese. Difficile rimettersi a fare la guerra. E così oggi, con un po’ di ironia ci è parso, il giudice Stefania Donadeo nei pochi minuti dedicati all’udienza, ha domandato agli avvocati sostituti dei titolari, rimasti a casa: “Cosa è successo in questi mesi?”. E’ successo che a luglio Caterina Malavenda, l’avvocato numero uno sulle diffamazioni a cui si era affidata Buffagni, ha fatto arrivare al magistrato una nota in cui parla di “trattative in corso per perfezionare un accordo”. Insomma si cerca di fare la pace anche se, a quanto ci risulta, con qualche difficoltà. La volontà di Salvini pare essere quella di ritirare la querela ma a determinate condizioni. Buffagni aveva chiesto anche l’insindacabilità delle sue opinioni nelle vesti di consigliere regionale all’epoca, ricevendo la risposta sferzante di Salvini: “I 5 Stelle anti – casta si difendono chiedendo l’immunità”.  Ora, forse, sarà lui a evitargli il processo.  (manuela d’alessandro)

  • Il detenuto che spiega ai giovani reclusi come non fare la sua fine

    C’è un detenuto da quasi 30 anni nel carcere di Opera che ogni venerdì mattina, da otto venerdì, entra in quello di San Vittore per spiegare ai giovani reclusi come non fare la sua stessa fine. La prima volta, dice, è stata “un’emozione strepitosa”. Adriano Sannino, un’era fa killer della camorra,  ha 46 anni ed è tra gli ‘storici’ componenti del ‘Gruppo della Trasgressione’ animato dallo psicologo Juri Aparo. Uno che gira da 40 anni nelle prigioni e a un certo punto si è messo in testa , tra le altre mille cose, di portare nelle scuole chi viene percepito come reietto per evitare ai ragazzi scelte sbagliate. “La prima volta, ho pensato a quando sono entrato in carcere, buttato lì, con la mia busta, senza che nessuno mi spiegasse nulla. Ora entro dal portone principale, da cittadino. Gli agenti della polizia penitenziaria mi chiedono increduli: ‘Ma tu sei detenuto a Opera?’ e io mi sento uno di loro, un uomo delle istituzioni”. I ‘suoi’ ragazzi Aparo li porta dappertutto, spesso a confrontarsi coi familiari delle vittime, e adesso prova a farli uscire dal carcere ‘di campagna’ di Opera, destinato a chi deve scontare fardelli molto pesanti, per entrare nella galera di Milano centro a seminare libertà.

    Sannino può farlo, come presto sarà possibile anche per altri due ergastolani a Opera coinvolti nel progetto, perché è stato ammesso al lavoro esterno. Attraverso la cooperativa fondata da Aparo, scarica frutta e verdura, svegliandosi all’alba e fatica con leggerezza (“Non c’è un giorno che mi pesi”) fino al pomeriggio.  Al venerdì, dalle 12 e 30 e per tre ore, diventa lui stesso un ‘educatore’ nel reparto giovani adulti dove lo attendono una ventina di ragazzi, età media sui 20 anni. ” All’inizio mi guardano un po’ così. Ma poi quando vedono che parlo col cuore, quando gli spiego che sono stato uno stronzo e come sono cambiato, mi ascoltano e fanno un sacco di domande. Sulla mia storia, sul punto in cui è cambiata. Non ho verità in tasca, ma con loro mi metto un gioco, cerco di essere all’altezza di una grande responsabilità. Ad agosto per due venerdì, il ‘prof.’ (Aparo, ndr) era in vacanza e ha lasciato da soli me e una studentessa che fa parte del Gruppo, è stato molto emozionante”. Non è sempre facile fare breccia in chi lo ascolta. “Un ragazzo albanese, in particolare, provava a contraddire tutto quello che dicevo, sostenendo di dovere spacciare per aiutare la famiglia e che chi compra la droga è consenziente. Gli ho risposto che chi la compra è malato, non consenziente, che lui alimenta un sistema malavitoso che genera anche morte. Allora lui mi ha chiesto: ‘Preferisci essere tu quella con la pistola o avercela puntata contro?’. Gli ho detto che mi farei ammazzare per la vita e i valori in cui credo. Alla fine mi ha abbracciato e mi ha chiesto quando sarei tornato”.

    “Questo è un progetto rivoluzionario – spiega Aparo – nato in collaborazione con l’ex direttore di Opera e ora di San Vittore Giacinto Siciliano che ha l’obbiettivo di far provare ai giovani detenuti un viaggio nel futuro. Attraverso Sannino e gli altri entrano in contatto frontale con quello che potranno diventare se non cambieranno rotta, persone che a 50 anni ne hanno passati 30 in carcere. Tante volte, quando porto i detenuti fuori dal carcere, chi li sente parlare si emoziona e pensa che siano dei santi, che non debbano stare dentro. Ma io dico: se sono in carcere è perché sono stati dei coglioni. Le persone però cambiano e io sono convinto che non basti reinserire i detenuti nel lavoro e fargli guadagnare 1200 euro al mese. Bisogna metterli al centro di una progettualità, attraverso le relazioni umane e la maturazione di un senso di responsabilità”. Da ‘grande’ Sannino, a cui manca ancora qualche anno da scontare, ha un sogno per quando sarà libero: “Creare all’interno della cooperativa una piccola comunità per ragazzi disagiati e trasmettere a loro la mia esperienza”.

    (manuela d’alessandro)

    *Nella foto tratta dal sito ‘Amici della Mente Onlus’ Juri Aparo in camicia rossa col Gruppo della Trasgressione nel carcere di Bollate

     

  • Giudice milanese, le toghe non hanno immunità, accettino le critiche

     

    Sì, criticare un magistrato si può, anche utilizzando espressioni corrosive e iperboliche. Viene da dire grazie al giudice milanese Maria Teresa Guadagnino che, in fondo, dice l’ovvio perché non fa altro che esaltare la nostra Costituzione nei suoi valori di libertà più preziosi. Ma lo dice in un modo così efficace da far diventare la sua sentenza di assoluzione nei confronti di Giuliano Ferrara, accusato di avere diffamato il pm Antonino Di Matteo, un ‘manifesto’ del diritto alla critica giudiziaria. A definirla proprio così è lo stesso magistrato in un passaggio delle sue motivazioni: “E’ evidente che la libertà, riconosciuta dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Cedu, di manifestazione del pensiero e di formulazione di critica nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche comprenda il diritto di critica giudiziaria, ossia l’espressione di dissenso, anche aspro e veemente, nei confronti dell’operato di magistrati i quali, in quanto tali, non godono di alcuna immunità, nonché degli atti da costoro compiuti”. Il fondatore del ‘Foglio, nell’articolo pubblicato sul quotidiano il 22 gennaio 2014, dal titolo ‘Riina: lo Stato come agente provocatore’, tra le altre cose aveva definito i colloqui tra il boss Salvatore Riina e Alberto Lorusso, compagna d’aria del ‘capo dei capi’ a Opera, come “una spaventosa messa in scena” architettata “da qualche settore d’apparato dello Stato italiano per mostrificare il Presidente della Repubblica, calunniare Berlusconi e monumentalizzare Di Matteo e il suo traballante processo”.

    “E’ assolutamente lecito – argomenta Guadagnino, già nel collegio che condannò Silvio Berlusconi per la vicenda Mediaset – che un giornalista esprima la propria opinione in merito a un processo così rilevante, anche sotto il profilo politico, criticando metodi utilizzati e/o risultati ottenuti dai magistrati. In tal senso, non appare censurabile il riferimento nell’ultima parte dell’articolo al ‘rito palermitano’ e alla ritenuta mancanza di serietà delle inchieste giudiziarie”. Per il magistrato milanese che lo ha assolto, “il giornalismo scomodo e polemico di Ferrara, certamente non privo di espressioni allusive e iperboliche e di espedienti retorici, non persegue l’obiettivo di ledere l’onore e la reputazione della persona offesa, ma solo quello di disapprovare alcuni fatti e comportamenti connessi al processo che ancora si sta svolgendo davanti alla Corte d’Assise di Palermo”. (manuela d’alessandro)

    motivazioni assoluzione Ferrara

     

     

  • La differenza tra razzismo e critica politica spiegata a Borghezio

    Qual è il confine tra la critica politica e il razzismo? Il giudice Maria Teresa Guadagnino lo spiega nelle motivazioni alla sentenza di condanna inflitta all’europarlamentare leghista Mario Borghezio per diffamazione aggravata dall’odio razziale ai danni dell’allora Ministro dell’Integrazione Cécile Kyenge. Tra le altre cose, Borghezio aveva detto alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ che il livello culturale dell’ex esponente congolese del Governo Letta “non può essere che tribale o del ‘bonga bonga’, in quanto in Africa non esistono dei geni”. 

    “Il messaggio di Borghezio – scrive il giudice – non è solo di natura politica ma si traduce in disprezzo verso la persona offesa a causa della sua origine africana. Non sono possibili interpretazioni alternative al senso dispregiativo delle parole di Borghezio nei confronti della Kyenge. La donna, proprio per il colore della pelle, non deve avere i medisimi diritti dei cittadini italiani, ha una cultura inferiore a quella italiana (e, più in generale, a quella mitteleuropea) ed è per questi motivi, e non per altri, che può fare solo la casalinga, non può fare il Ministro e ha tolto a un medico italiano il posto alla Asl”. Affermazioni che non rientrano  nell’ambito della critica politica e quindi della libera manifestazione del pensiero, come invocato dalla difesa, anche “perché Borghezio non conosceva la preparazione reale e le competenze della Kyenge sicché il suo giudizio si basa solo sull’appartenenza etnica”.

    I giudici chiariscono anche perché hanno riqualificato il reato in diffamazione aggravata dall’odio razziale mentre la contestazione originaria dei pm era ‘propaganda di idee fondata sull’odio razziale ed etnico’. “Il concetto di propaganda razzista – argomenta Gudagnino, presidente del collegio- non è una semplice manifestazione di opinione, ma è integrata da una condotta volta alla persuasione e a ottenere il consenso del pubblico, come può avvenire, ad esempio, nel corso di un comizio o di un’assemblea”.

    Borghezio è stato condannato il 18 maggio scorso al pagamento di 1000 euro di multa e a versare un risarcimento di 50mila euro all’ex Ministro.  All’europarlamentare vengono riconosciute le attenuanti generiche “per il buon comportamento processuale e per quella, sia pur minima, resipiscenza dimostrata dopo il fatto nel porgere formalmente le proprie scuse in sede di assemblea parlamentare”.

    (manuela d’alessandro)

  • “L’avvocatessa aveva ragione a sentirsi perseguitata dal giudice”

    Erano “fondate” le lamentele di un’avvocatessa milanese sull’atteggiamento “persecutorio” manifestato a suo danno dal giudice Benedetto Simi De Burgis. Lo scrive il giudice di Brescia Vincenzo Nicolazzo nelle motivazioni alla sentenza di assoluzione pronunciata a gennaio nei confronti della legale accusata dal magistrato di calunnnia. De Burgis aveva querelato l’avvocatessa perché lei lo aveva accusato di avere pronunciato frasi “offensive, denigratorie e umilianti” durante alcune procedure in cui era stata curatrice “finalizzate a farle togliere gli incarichi e diffamarla”.

    Dalle motivazioni si scopre che, tra le altre cose, De Burgis, nelle sue vesti di giudice tutelare, si sarebbe rivolto in modo offensivo verso l’avvocatessa sostenendo che si era intascata una liquidazione troppo alta nell’ambito di una procedura da lui ritenuta “priva di specifica complessità” perché la persona sottoposta a tutela era “sufficientemente autonoma”. L’avvocatessa ha invece spiegato che la sua assistita era affetta dal morbo di Alzheimer in un contesto di “condizioni familiari critiche”. E ancora:  De Burgis avrebbe mostrato poco rispetto per la legale accusandola, nelle sue vesti di amministratore di sostegno”, di “depauperare” la sua assistita.  Ma anche qui la presunta calunniatrice ha risposto in modo puntuale alle critiche. In un altro caso ancora, l’aveva tacciata di essersi trattenuta illecitamente 5mila euro nell’ambito di una curatela, accusa anche questa vanificata da tutti i chiarimenti del caso.

    Per spiegare l’assoluzione ‘perché il fatto non costituisce reato’, il giudice Nicolazzi ricorda che il reato di calunnia c’è quando il calunniatore “abbia la certezza dell’innocenza” della vittima. “Non si vede – scrive il magistrato – come si possa affermare che l’imputata fosse convinta  dell’innocenza dell’incolpato, emergendo, al contrario, non solo la sua buona fede, ma altresì la fondatezza delle sue doglianze “.

    La vicenda penale deriva da una disciplinare, chiusa con un provvedimento definitivo di ‘censura’ da parte della Corte di Cassazione a carico del magistrato per avere tenuto “un tono irridente e allusivo” nei confronti della curatrice. Il legale aveva fatto scattare il procedimento disciplinare lamentadosi col presidente della sezione in cui lavora De Burgis del contenuto di alcuni scritti, da lei ritenuti offensivi, e lui aveva ribattuto denunciandola per calunnia.  Nel suo ricorso alla Cassazione, dopo una prima censura del Csm, il giudice si era difeso sostenendo che la donna avesse “specifici motivi di astio” contro di lui.

    (manuela d’alessandro)

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  • “Botte a mia sorella”, Cristiano De André querela la figlia Francesca

     

    Prima le botte evocate in televisione, da verificare, poi quelle legali, per carte bollate depositate in Procura. Alla prima intervista della figlia Francesca a Domenica Live, Cristiano De André si è adirato. Alla seconda, sette giorni dopo, è passato alla controffensiva, querelando – a quanto apprende Giustiziami –  la figlia Francesca e diffidando Canale 5 dal mandarla ancora in onda.

    Tutto inizia domenica 26 febbraio. L’avvenente Francesca, nota per comparsate televisive tra cui spicca la partecipazione a L’isola dei Famosi, figlia di Cristiano De Andrè nonché nipote di ‘Faber’, sotto la fascetta ‘esclusiva’ del programma condotto da Barbara D’Urso massacra mediaticamente il padre con queste frasi: “Mio padre Cristiano ha picchiato mia sorella quest’estate. Alice ha 17 anni e se fosse maggiorenne sarebbe qui a raccontarlo. Quest’estate l’ha letteralmente massacrata di botte. Mia sorella è dovuta scappare di casa alle 6 di mattina. Erano in Sardegna”. Barbara D’Urso prende saggiamente le distanze da quelle certo inattese dichiarazioni, poi però sette giorni dopo ospita di nuovo la giovane De André. E verso la fine dell’intervista, arriva il nuovo colpo di teatro. Chiede l’intervistatrice D’Urso: conosci una certa Dolores? E Francesca: “Non mi aspettavo questo tipo di domanda. Te lo accenno e basta. Dolores è una ragazza che ho conosciuto che ha vissuto un rapporto con mio padre. Lei ha la mia età. Da questo rapporto lei ne è uscita completamente traumatizzata e ha dovuto andare in analisi”.

    Il burrascoso Cristiano decide allora di affilare le armi legali. Mandato all’avvocato Marco Marzari, diffida trasmessa a Cologno Monzese per il programma, querela depositata in Procura per la figlia. Documento che contiene una serie di riferimenti alla scelta della rete Mediaset, “inopportuna” a dire del querelante, di invitare nuovamente Francesca in trasmissione dopo le prime dichiarazioni penalmente sensibili rilasciate il 26 febbraio. Il programma ha poi invitato, certo, Cristiano De Andrè a replicare, ma l’offerta è stata declinata, considerando quel contesto televisivo non adattissimo a chiarire questioni così delicate.

    Ciò che la vita disunisce, il Tribunale riavvicina. Forse si rivedranno a Palazzo di Giustizia.

  • Assolta avvocatessa accusata di avere calunniato giudice milanese

    Un giudice di Brescia assolve un’avvocatessa dall’accusa di avere calunniato un suo collega magistrato ‘perché il fatto non costituisce reato’. Succede, e quando succede è sicuramente una notizia.

    La toga milanese Benedetto Simi De Burgis aveva querelato il legale per calunnia perché lei lo aveva accusato di avere pronunciato frasi “offensive, denigratorie e umilianti” nei suoi confronti, durante un procedura in cui era curatrice, “finalizzate a farle togliere gli incarichi”.

    Due a zero per l’avvocatessa (parziale, De Burgis farà senz’altro appello) perché la vicenda penale deriva da una disciplinare, chiusa con un provvedimento definitivo di ‘censura’ da parte della Corte di Cassazione a carico del magistrato per avere tenuto “un tono irridente e allusivo” nei confronti della curatrice. Il legale aveva fatto scattare il procedimento disciplinare lamentadosi col presidente della sezione in cui lavora De Burgis del contenuto di alcuni scritti, da lei ritenuti offensivi, e lui aveva ribattuto denunciandola per calunnia. De Burgis, stando a quanto scritto dalla Cassazione, si era preso gioco dell’avvocatessa ironizzando sulla sua esosa richiesta di liquidazione rispetto al patrimonio da lei amministrato e su altre strategie procedurali del legale nell’ambito di una procedura per la nomina di un ammistratore di sostegno. Nel suo ricorso alla Cassazione, dopo una prima censura del Csm, il giudice si era difeso sostenendo che la donna avesse “specifici motivi di astio” contro di lui. (manuela d’alessandro)

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  • Tiziana contro il web, perché vince contro Fb e perde contro Google la battaglia sul video

    Tiziana contro il web, un disperato tentativo di cancellare le orme di quel video pornografico che le aveva rovinato la vita. Dalla sentenza del giudice civile a cui si era rivolta a luglio per far oscurare le immagini traspare la lotta della ragazza contro tutti, grandi e piccoli della rete. Tiziana Cantone, pentita per avere lei stessa contribuito a diffondere la sua intimità, vince su facebook e su due testate online ma perde contro google, yahoo Italia e youtube e altri giornali . E’ il 10 agosto. Poco più di un mese dopo si toglie la vita.

    Tiziana contro Facebook: “come hosting provider”, spiega il giudice di Aversa Monica Marrazzo , “non ha un generale obbligo di controllo preventivo sui sempre più estesi contenuti immessi in rete”, ma qui ce l’avrebbe avuto perché “l’articolo 16 del decreto 70/123 dispone per gli hosting provider che l’irresponsabilità viene meno ove sia al corrente di fatti che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione”. In questo caso, “tenuto conto della manifesta illiceità dei contenuti lesivi della reputazione della Cantone propalati in rete, il social avrebbe dovuto rimuovere i contenuti, senza aspettare l’arrivo della magistratura”.

    Tiziana contro Yahoo Italia: il legale sbaglia indirizzo. “La società che fornisce il servizio non è Yahoo Italia ma la diversa società avente sede in Irlanda, la Yahoo Enea Limited”. Yahoo vince.

    Tiziana contro Google: “non c’è l’obbligo per i catching provider (che memorizzano solo temporaneamente contenuti di terzi al fine del loro successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta) di rimuovere tutte le pagine e i siti web che siano il risultato della ricerca a seguito della digitazione del nome e del cognome della ricorrente”. In questo caso ci sarebbe voluto un provvedimento del garante o della magistratura per obbligare il motore di ricerca a intervenire.

    Tiziana contro Youtube: “in linea teorica” ci sarebbero stati i presupposti per l’accoglimento della domanda della ragazza ma nel ricorso il legale non ha precisato “con chiarezza” i video illeciti pubblicati sulla piattaforma.

    Tiziana contro i giornali online: è diritto di cronaca pubblicare delle immagini solo perché sono diventate di interesse pubblico? Il diritto di cronaca, argomenta il magistrato, non può risultare utile a pubblicare qualsiasi notizia riguardante la vita privata di una persona solo perché la stessa sia entrata a far parte della curiosità collettiva ove la notizia non venga riportate con le cautele che si impongono per il rispetto della dignità della persona”.

    Tiziana e il diritto all’oblio:  per il giudice “non si ritiene che rispetto al fatto pubblicato sia decorso quel notevole lasso di tempo che fa venir meno l’interesse della collettività all conoscenza di questa vicenda”.

    Alla fine Tiziana viene condannata a pagare 20mila euro di spese legali. Conseguenza beffarda dell’applicazione della legge.

    (manuela d’alessandro)

     

  • Il giudice fa una lezione di storia a De Benedetti per spiegare l’assoluzione di Tronchetti

    Sì, potevano essere “potenzialmente” delle gravi offese da ‘lavare’ in un’aula di Tribunale. Ma per il giudice Monica Amicone le frasi ‘esplose’ da Marco Tronchetti Provera contro Carlo De Benedetti erano solo critiche legittime espresse nell’ambito di una “polemica aspra” tra due veterani del capitalismo.

    Nelle 32 pagine di motivazione alla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del presidente d Pirelli, il giudice sostiene che “per ciascuna dichiarazione sussiste l’interesse sociale”, cioé quella che definisce  “l’attitudine della notizia a contribuire alla formazione alla formazione della pubblica opinione”.

    Le motivazioni, con l’analisi delle dichiarazioni (in neretto) rese all’Ansa da Tronchetti nel 2013, offrono al magistrato l’imperdibile possibilità di farsi un viaggio nella storia economico – finanziaria dell’ultimo mezzo secolo.

    “L’ingegner De Benedetti fu coinvolto nella bancarotta del Banco Ambrosiano”

    Coinvolto e condannato, spiega il giudice, non sono la stessa cosa. “Il fatto che De Benedetti sia stato coinvolto nel crack risulta dall’avere egli rivestito la qualità di imputato nel procedimento di bancarotta derivato dalla dichiarazione di fallimento del Banco Ambrosiano, indipendentemente dal ruolo, maggiore o minore, che ha avuto nell’ambito del crack finanziario al quale l’espressione usata dall’imputato, di per sè neutra, non si riferisce affatto”.  L’imprenditore aveva invece definito “subdola” questa frase perché per il dissesto del Banco Ambrosiano era stato assolto in Cassazione.

    “L’ingegner De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci di Olivetti” 

    Qui il giudice ci va pesante. “Ce n’è abbastanza per definire ‘discussi’ i bilanci di Olivetti senza incorrere in una falsa affermazione”. De Benedetti aveva definito invece la frase “senza senso e ingiuriosa perché tutti i bilanci erano stati approvati dalle relative assemblee”. Amicone sottolinea però che le “discussioni” di cui parla Tronchetti riguardano “l’esterno della società, l’opinione pubblica e il mercato” e, in particolare, i “diversi procedimenti penali” su quei bilanci, uno dei quali concluso con la condanna di De Benedetti”, che in aula smarrì la memoria su questa sentenza.

    “De Benedetti fu allontanato dalla Fiat”

    Il fondatore del gruppo ‘L’Espresso’ non se la deve prendere perché “allontanato non significa cacciato ed è un termine neutro”.  L’”istruttoria dibattimentale ha comunque dimostrato che De Benedetti “si allontanò per decisione unilaterale” in seguito a diverse vedute sulla gestione della società con l’avvocato Gianni Agnelli.

    “Io e De Benedetti non parliamo la stessa lingua, come è normale possa succedere tra un cittadino italiano e uno svizzero”

    Per il giudice siamo di fronte a “una canzonatura priva  di reale efficacia lesiva della reputazione del querelante che ne ha enfatizzato la portata aggressiva collegandosi all’allusione di un regime fiscale più favorevole”. (manuela d’alessandro)

    Il testo completo delle motivazioni De Benedetti – Tronchetti

     

     

     

     

  • Google batte indagato nella prima sentenza italiana sull’oblio dopo la Corte europea

    Google batte indagato nel primo verdetto sul diritto all’oblio dopo la sentenza con cui nel maggio 2014 la corte di giustizia europea ne aveva ampliato i confini stabilendo che i cittadini possono pretendere la cancellazione delle informazioni “che offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio della reputazione e riservatezza”.

    Un avvocato svizzero chiede al Tribunale civile di Roma che il motore di ricerca ‘deindicizzi‘ 14 link nei quali si parla del suo coinvolgimento in un’indagine su ex della banda della Magliana e su alcuni religiosi.

    Nel ricorso, il legale sottolinea che in questa vicenda giudiziaria non è mai stata pronunciata una condanna a suo carico e chiede, oltre alla rimozione dei link, la condanna di Google a una somma non inferiore ai 1000 euro. Il diritto alla privacy, avevano sancito i giudici europei, va comunque bilanciato caso per caso col diritto di cronaca e l’interesse pubblico a conoscere i fatti.

    Il giudice romano Damiana Colla respinge la richiesta di cancellazione perché l’indagine è ancora in corso, mancando la produzione di documenti che ne attestino la chiusura, come sentenze o archiviazioni (“il trascorrere del tempo ai fini della configurazione del diritto all’oblio si configura quale elemento costitutivo”) e presenta “un sicuro interesse pubblico”; inoltre, il ricorrente “è avvocato in Svizzera, libero professionista, circostanza che consente di ritenere che questi eserciti un ‘ruolo pubblico’ proprio per effetto della professione svolta e dell’albo professionale cui è iscritto, laddove tale ruolo pubblico non è attribuibile solo al politico ma anche agli alti funzionari pubblici e agli uomini d’affari, oltre che agli iscritti agli albi”.

    Ma c’è di più. Il ricorrente non può neppure lamentarsi della falsità delle notizie riportate cercando il suo nome nel motore di ricerca “non essendo configurabile alcuna responsabilità da parte di Google, il quale opera unicamente come ‘caching provider’ (…) avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori di siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata o aggiornata coi successivi risvolti dell’indagine, magari favorevoli all’odierno istante (il quale peraltro deduce di non aver riportato condanne e produce certificato negativo del casellario giudiziale”).

    (manuela d’alessandro)

  • Pm: 8 mesi a Erri De Luca. A tutela di Tav banche e “sistema”

    Erri De Luca ha istigato a commettere sabotaggi ai danni del treno a alta velocità e per questo deve essere condannato a 8 mesi carcere. Il pm torinese Antonio Rinaudo, già protagonista della causa persa sulla finalità di terrorismo contestata alle manifestazioni NoTav, non si smentisce. Aggiunge di chiedere una pena non alta per il comportamento processuale dell’imputato che non si è sottratto alle domande. Bontà sua. Per sua eccellenza in toga sottrarsi alle domande è una specie di reato.

    La volontà censoria dell’accusa è evidente. Sul Tav deve trionfare il pensiero unico. Perché la procura agisce, non solo in questo processo, a tutela di un’opera dannosa, violentatrice del territorio, devastante, ma allo stesso tempo capace di muovere un sacco di soldi per un grande affare in cui c’è la regìa delle banche che direttamente o indirettamente controllano i giornaloni. E quindi “chi tocca il Tav muore”. Non c’è spazio per altre idee.

    Il sistema nel suo complesso anche al fine di riprodurre potere di quell’opera ritiene di avere necessità assoluta. La magistratura non solo si adegua ma è ben contenta di tutelarla. Basta ricordare che gli appalti del Tav appaiono gli unici onesti e trasparenti, mai scalfiti da un’inchiesta seria. Tutte le attenzioni investigative sono riservate a chi protesta, al punto che un compressore rotto nel cantiere di Chiomonte è diventato una sorta di rapimento Moro, stando al teorema Caselli, finora sconfessato da corte d’assise e per ben due volte dalla Cassazione.

    Ora a farne le spese dovrebbe essere Erri De Luca, colpevole d’aver detto che il re è nudo. Tutti i partiti sono per il Tav. Insieme ai poteri forti spesso evocati a sproposito in questo “strano” paese, ma non è questo il caso. Anzi. (frank cimini)

  • Colpo ai blog, la Cassazione rivoluziona l’informazione online ma solo per le testate giornalistiche

     

    Le sezioni unite penali della Cassazione hanno stabilito  qualche giorno fa che le garanzie previste dalla Costituzione a tutela della stampa si applichino anche all’informazione attuata in modo professionale e diffusa in rete.

    Una simile pronuncia è rivoluzionaria sia per il tenore della decisione, sia per alcuni passaggi della motivazione. Ma mentre l’esito ci pare condivisibile, sul ragionamento che ha condotto a tale risultato nutriamo più di una perplessità. La Corte prende le mosse da un’esigenza comunemente sentita. La diversità di disciplina tra la carta stampata e online può urtare contro un certo qual senso di uguaglianza sostanziale che indurrebbe, viceversa, ad applicare ai due fenomeni, obiettivamente molto simili, medesime regole.

    Per giungere a questo risultato, però, le sezioni unite forniscono quella che ritengono essere un’interpretazione evolutiva del concetto di stampa, contenuto nell’articolo 21 della costituzione e nella stessa legge sulla stampa del 1948 , a cui non si riesce ad aderire. Secondo la Corte, tale nozione va intesa in senso ‘figurato’ e in quest’ottica corrisponderebbe esclusivamente alla stampa periodica, ovvero all’informazione giornalistica professionale, qualunque sia il mezzo con cui viene diffusa.

    Una simile presa di posizione, quasi del tutto inedita nel panorama dell’ordinamento, travolge l’interpretazione tradizionale, che riconduceva alla stampa, seguendo la lettera della definizione normativa, solo le riproduzioni effettuate con mezzi meccanici e fisico chimici destinate alla pubblicazione, senza distinzione di contenuto. A tale definizione appartenevano certamente i giornali, ma anche i volantini, i libri, i manifesti,qualunque fosse l’argomento in essi trattato, mentre ne era escluso qualunque messaggio diffuso in via telematica poiché era assente, se non altro, la moltiplicazione delle copie.

    L’indirizzo scelto dalla recente sentenza, discutibile di per sé, suggerisce ancora maggiore scetticismo se si considerano i corollari che la Corte esplicitamente ne trae. Sono conseguenze che vanno ben al di là della questione di diritto sottoposta dalla sezione remittente. In sintesi si tratta di questo: tutte le disposizioni previste dall’ordinamento per la stampa, e in particolare per quella periodica, trovano già oggi applicazione alle manifestazioni del pensiero diffuse in rete, a patto che queste ultime abbiano appunto natura giornalistica. Così il collegio sottolinea nella motivazione come sussista fin d’ora un obbligo di registrazione per le testate  telematiche presso la cancelleria del Tribunale, con la relativa commissione del reato di stampa clandestina per chi non adempie a tale obbligo. Ancora: i giornali online dovrebbero dotarsi di un direttore , a cui sarebbe praticabile l’articolo 57 del codice penale, con la relativa responsabilità colposa per omesso controllo  nel caso di reato commesso dal periodico da lui diretto . La giurisprudenza delle sezioni semplici, finora, aveva escluso simili ipotesi poiché, come acennato, la definizione di stampa non comprendeva la rete, circostanza che escludeva l’applicabilità a quest’ultima delle disposizioni incriminatrici previste per la stampa, in base al divieto di analogia in malam partem.

    Non nascondiamo un certo scoramento dopo la lettura delle motivazioni e ci permettiamo di sperare che di questo arresto, proveniente da un organo così autorevole, resti nei repertori il dispositivo più che l’apparato di argomento che lo sostiene. (Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani da ‘Il sole 24 ore’ del 22 luglio 2015)

    La sentenza della Cassazione

  • Belén testimone nel processo ai vip posta foto in bikini da Ibiza

    Fermi tutti, rinviate l’udienza, la teste non è a Milano. “Impegni all’estero”. E ci mancherebbe, quando uno ha da fare fuori dall’Italia mica lo si fa tornare in fretta e furia per testimoniare. Certo, se poi il processo si tiene nel caldo afoso del Tribunale di Milano un 10 luglio, non è che ci si possa aspettare la coda di testimoni davanti all’aula del dibattimento. Insomma, Belén Rodrìguez c’ha da fare, è in vacanza a Ibiza con la sorella e altre amiche. Solo il giudice ha avuto bisogno di una comunicazione da parte di un avvocato, ma del resto non è certo tenuto a seguire Instagram, piattaforma su cui la showgirl ha implicitamente comunicato ai suoi numerosi fan che non sarebbe stata a Milano, con una serie di fotografie culminate, nel corso del fine settimana, in questi scatti.

    Già il processo è quello che è. Si parla di diffamazione per alcune puntate del programma ‘Le Iene’ che mettevano in dubbio la veridicità di diversi articoli comparsi sui settimanali del gruppo Cairo ‘Nuovo’ e ‘Diva e Donna’. Roba da investire la Consulta, la Corte europea per i diritti umani e se necessario il tribunale dell’Aja. Tra gli imputati, l’ex direttore di Italia 1, Luca Tiraboschi, l’autore e regista delle ‘Iene’ Davide Parenti, il giornalista Filippo Roma, le showgirl Elenoire Casalegno e Vanessa Incontrada e i cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo (le loro canzoni non sono citate nel capo d’imputazione), tutti accusati di diffamazione. Una di quelle cose per cui in un paese normale ci si parla tra avvocati, si transa, non si transa, ma non si intasa un tribunale.

    Insomma, per venerdì scorso uno dei legali della difesa aveva citato la starlette argentina. Ma lei era alle Baleari, in vacanza. Chissà se, arrivato a casa, il giudice si è iscritto a Instagram. Chissà se ha sognato l’imminente sospensione feriale delle udienze. Chissà se ha pensato ‘beata Belén’.

    La pagina Istagram di Belén Rodríguez

  • 10 anni dopo prescritte le corna di Paolini a Fede

    Prima che il giudice dichiari prescritte le corna a Emilio Fede, Gabriele Paolini si confronta sui numeri da giocare al lotto con la mamma 81enne, una donna molto elegante che vuole presentarci. “Bella, eh? Faceva la cantante lirica”.

    Non sono bastati 10 anni alla giustizia per capire se il disturbatore della tv diffamò l’allora direttore del tg4  urlandogli in diretta “Sei un cornuto”.  I giudici della Corte d’Appello di Milano ‘cancellano’ la condanna a sei mesi di carcere inflitta nel 2008 e pronunciano una sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Paolini alza il pantalone e mostra il braccialetto elettronico: “In questo periodo penso molto e ho pensato che i domiciliari sono giustissimi”. E’ accusato davanti al Tribunale di Roma di avere abusato di cinque minorenni adescandoli tramite internet. La prossima udienza è prevista per il 7 luglio. “Io D. (una dellle presunte vittime, ndr) lo amavo anche se aveva 17 anni e un mese. Vivo solo in attesa del 7 luglio quando lui verrà in aula e dovrà confermare quello che aveva detto subito dopo il mio arresto, cioè che mi amava. Ho già tentato il suicidio una volta, non so cosa potrà succedere il 7 luglio”.

    E da grande cosa farà Paolini che per anni ha saltellato sul piccolo schermo molestando giornalisti (memorabile il calcio che gli sferrò Paolo Frajese)? “Ho grandi progetti. Per adesso ci sono miei validi emuli, come Mauro Fortini. E comunque ora ve lo posso dire: mi comportavo così per urlare al mondo che non mi capiva il mio dolore”. (m.d’a.)

     

  • Il vuoto di memoria di De Benedetti al processo contro Tronchetti

    Un vuoto di memoria roboante, tanto che in aula ci si guarda esterrefatti. Carlo De Benedetti, 81 anni pieni di verve, ‘dimentica’ nel processo in cui ha citato per diffamazione Marco Tronchetti Provera di avere patteggiato tre mesi di carcere per falso in bilancio quando era all’Olivetti.

    Davanti al giudice, ingaggia un duello aspro col legale  del Presidente di Pirelli, l’avvocato Tullio Padovani, osso durissimo, che passa in rassegna una per una tutte le frasi incriminate del suo assistito, tra cui questa: “De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci Olivetti”.   “Quell’affermazione  è falsa – protesta l’ingegnere  – nessuno ha mai impugnato i bilanci, erano integri e genuini”.  “Le chiedo – insinua allora Padovani –  se lei ha memoria di una sentenza di condanna nei suoi confronti da parte del Tribunale di Ivrea del 14 ottobre 1999, poi passata in giudicato, per falso in bilancio in relazione ai bilanci Olivetti”. “No, non ricordo di questa sentenza perché sarà finita nel nulla l’accusa”, risponde De Benedetti. E il legale: “Non è finita nel nulla, ma con una sentenza di patteggiamento a tre mesi di reclusione per falso in bilancio con risarcimento per l’Olivetti. Le imputazioni – precisa – si riferivano a delle trasformazioni contabili. Lei non ricorda di avere risarcito Olivetti?”. “No”, risponde ancora una volta l’ingegnere. “Eppure questo risulta dalla sentenza – insiste il legale – che mi riservo di produrre. Quindi i bilanci erano criminosamente falsi e lei patteggiò la pena”. In effetti, la sentenza di patteggiamento venne revocata dalla Cassazione nel 2003 perché il bilancio qualitativo non era più previsto dalla legge come reato, ma De Benedetti sembra proprio avere smarrito ogni memoria di quella vicenda. (altro…)

  • Erri De Luca, ecco perché uno scrittore non può essere accusato di istigazione

    “Recentemente si è tenuta avanti al Tribunale di Torino la prima udienza che vede imputato il noto scrittore Erri De Luca per alcune affermazioni contenute in una intervista rilasciata dallo stesso ad Huffington Post a proposito della attività di sabotaggio in corso da anni in Val di Susa contro la costruzione della linea alta velocità.

    Il processo scaturisce dalla denuncia presentata da una impresa costruttrice, e che la Procura di Torino, con il succesivo avallo del Giudice della Udienza preliminare, ha ritenuto di qualificare ai sensi dell’art. 414 del Codice Penale che punisce con pena da 1 a 5 anni “chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più delitti”.

    Al di là dell’ evidente eclatanza dell’ iniziativa, non si riscontrano in epoca recente analoghi casi di scrittori mandati “alla sbarra” come istigatori per avere espresso una opinione, qualsivoglia essa sia , qualche considerazione giuridica sulla fattispecie penale contestata si impone. (altro…)

  • Cancellata l’assoluzione in appello: Allam diffamò gli islamici

    Nel giorno in cui la Francia ha vissuto la resa dei conti per l’eccidio di Charlie Hebdo, un articolo di Magdi Allam (allam_predicatori.shtml) che definisce “predicatori d’odio” i seguaci di Maometto diventa diffamatorio per i giudici milanesi dopo essere stato invece dichiarato frutto di una legittima “libertà di critica” in primo grado.

    Il pezzo firmato dal giornalista sul Corriere della Sera nel febbraio 2007 riecheggia molti degli argomenti portati in tv o sui media in questi giorni da commentatori e politici ostili all’Islam.  Allam definisce “tutti noi italiani vittime, inconsapevoli o irresponsabili, pavidi o ideologicamente collusi, che non vogliamo guardare in faccia la realtà, che la temiamo al punto da esserci sottomessi all’arbitrio e alla violenza di chi sta imponendo uno stato islamico all’interno del nostro traballante stato sovrano”.

    I giudici della Corte d’Appello di Milano,  sezione civile, ribaltano la sentenza che aveva assolto l’ex columnist di via Solferino condannandolo al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali a favore dell’Ucoii (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia).  Al centro dell’articolo c’è la vicenda di Dounia Ettaib, all’epoca vicepresidente dell’Associazione donne marocchine in Italia, aggredita da alcuni connazionali vicino alla moschea milanese di viale Jenner. Uno spunto che stimola ad Allam grevi riflessioni sul mondo islamico: (…) Sappiano tutto e di più sull’attività dei predicatori d’odio islamici nostrani ma preferiamo seppellire la testa sottoterra, non rendendoci conto che a differenza dello struzzo non riemergeremo ma finiremo per suicidarci”. E ancora,  l’ex vicedirettore del quotidiano afferma di non avere “alcun dubbio che nelle moschee e nei siti islamici dell’Ucoii e di altri gruppi radicali islamici s legittima la condanna a morte degli apostati e dei nemici dell’Islam”. Libertà di critica o diffamazione?Per l’avvocato dell’Ucoii Luca Bauccio “la libertà di critica non va mai confusa con la prevaricazione sugli altri”. (manuela d’alessandro)