Tag: diffamazione

  • Dare dell’imputato a un indagato è diffamazione

    Dare dell’imputato a una persona che è solo indagata è diffamatorio?

    Sì, è la risposta delle sezioni unite della Cassazione che si sono espresse su una giurisprudenza contrastante su questo tema. Il caso è quello di un articolo pubblicato dal sito del settimanale ‘L’Espresso’ nel giugno del 2013 (12 anni dopo, benvenuta giustizia!).  Il numero uno di una banca d’affari era indagato con l’accusa di avere tentato una truffa ma non era ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio a giudizio.

    In primo grado il Tribunale di Roma aveva assolto il cronista “perché gli errrori non avevano scalfito l’aderenza al vero nella complessiva ricostruzione dei fatti per la corrispondenza tra lo scritto e la realtà visto il coinvolgimento significativo nell’attività truffaldina”.

    La sentenza è stata ribaltata in appello con la condanna del giornalista a 5mila euro di sanzione pecuniaria.

    Ed eccoci alla decisione della Suprema Corte secondo la quale  “la differenza tra i due status, in termini giuridici, è significativa, riverberandosi sulla percezione sociale del grado di probabilità del coinvolgimento del soggetto che ne è titolare nel reato che gli viene addebitato. Non si può, quindi, relegare, di per sé e in astratto, una infedeltà narrativa di tale portata all’ambito della mera marginalità, attribuendole impropriamente neutralità ai fini del riconoscimento del carattere diffamatorio della notizia propalata. Ne deriva che i due atti non sono confondibili e non possono essere impropriamente sovrapposti”

    Insomma quel che conta è la percezione dell’opinione pubblica sullo “stato di avanzamento della vicenda giudiziaria che riguarda un soggetto la cui progressione tende ad alimentare un effettivo coinvolgimento”.

    Certo viene da pensare che la Cassazione sia molto ottimista sul garantismo dell’opinione pubblica in un Paese dove  essere indagati equivale a una condanna.

    (manuela d’alessandro)

  • L’Ad di Trenord denuncia il pendolare imbufalito
    Ma perde fino in Cassazione e paga le spese

    Amministratorone delegato contro umile pendolare di Saronno. Talvolta vince il secondo. Lo avevamo raccontato quiCerto accanirsi fin davanti agli Ermellini e perdere, beh.


    Riassumiamo. Un pendolare inferocito per ritardi e rimborsi latitanti, Marco Malatesta, si sfoga sulla pagina Facebook “Pendolari Trenord“. Prende di mira l’Ad e, a corredo della di lui foto, gli rivolge un commento sopra le righe e non privo di amarissima ironia. “Questa è la bella faccia di Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord che non restituisce i rimborsi degli abbonamenti annuali (…) io di voglia di sputare in faccia a uno che da diversi mesi si tiene i miei soldi ingiustamente ne ho tanta, forse lo sa e porta gli occhiali per questo”.

    Piuri denuncia per diffamazione aggravata, in qualità di Ad ma anche di persona fisica. Il Tribunale condanna Malatesta. La Corte d’appello invece ribalta il verdetto e assolve. Diritto di critica legittimo, in un contesto, per altro, di “esasperazione di persone costrette a compilare moduli su moduli, inviare raccomandate, con ulteriori esborsi, senza ottenere nulla”. Fatto dunque “veridico”, oltre che di interesse pubblico, atteso che la vicenda interessava “pressoché tutti gli utenti di Trenord ed era molto sentita in quel particolare momento”.
    La corte milanese, in motivazione, aggiunge una stilettata al querelante. “Risulterebbe, del resto, molto arduo ipotizzare la liquidazione di un risarcimento a favore dell’amministratore delegato di Trenord ed ancora di più della stessa Trenord, per i fatti in esame, che non meritavano di pervenire all’attenzione del Tribunale”. Come dire: anche meno, potevate pure evitare di ingolfare la giustizia con questa roba, ché già il mondo è difficile.

    Piuri però non segue il suggerimento e va avanti, ci tiene che il pendolare saronnese sia punito per la sua impudenza, e impugna in Cassazione. Che ieri – quinta sezione – si è espressa con questo dispositivo: “Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali”. Per il pendolare Malatesta, patrocinato da Roberto Dissegna, un sollievo gigantesco (rischiava che lo scherzetto gli costasse in totale sui 15mila euro). E chissà se poi i treni per portare gli avvocati verso la capitale sono stati puntuali.

    (NdR)

  • Scalfarotto come Hitler, youtuber a processo

    Ivan Scalfarotto come Adolf Hitler per le sue politiche a tutela dei diritti civili. C’è anche questo nell’abisso della rete, nel canale Mary Tube “consacrato a Maria Regina della Pace e Madre della Verità per l’evangelizzazione attraverso il mezzo video”. Chi ha postato quel video, Ivan R., 44 anni, sarà processato dal Tribunale di Parma il prossimo 28 novembre per diffamazione aggravata, su denuncia del parlamentare del Pd, assistito dall’avvocato Davide Steccanella. Nel filmato pubblicato l’8 luglio 2015,  si vede la  foto di Scalfarotto, seguita nel fotogramma successivo da quella del dittatore e poi dalla frase: “La storia tende a ripetersi. Il male assume nuove forme per imporre la dittatura di una ideologia. Le ideologie vanno sempre imposte fin dalla più tenere età”. Nella querela, il politico definisce il video, intitolato ‘Stop ideologia gender, colonizzazione ideologica’, “una gravissima offesa a dir poco infamante a fronte di una pubblica comparazione con colui che è considerato probabilmente il più feroce dittatore della storia umana e per di più con quell’odioso insistente richiamo alla tutela infranta dei bambini”. Sottolinea, inoltre, anche il suo impegno per i diritti civili “in ragione del quale ho dovuto subire in questi anni numerosi attacchi alla mia persona”.  Il filmato e mostra “anche immagini di bambine e bambini durante la tristemente nota ‘Hitler jugend’”. (manuela d’alessandro)

  • Per il pm “snob” le offese su Facebook non sono diffamazione

    Si legge che in questi giorni la Procura della Repubblica di Roma avrebbe richiesto l’archiviazione della querela di una ragazza, ritenutasi diffamata su un social da chi l’aveva definita “una malata mentale, una bipolare che si imbottisce di psicofarmaci, figlia di un padre ubriaco che la maltratta”.

    La motivazione, evidentemente in diritto, stante l’oggettiva portata offensiva della frase in oggetto, si presenta in certo senso “rivoluzionaria”.

    Posto che il reato di diffamazione tutela l’altrui reputazione, ritiene la Procura che questa non venga scalfita da quanto riportato su Facebook, in quanto luogo, si legge “popolato dai soggetti più disparati che esternano il proprio pensiero senza l’autorevolezza delle testate giornalistiche e di fonti accreditate”.

    Conclude pertanto la Procura che siccome FB “gode di scarsa credibilità”, le espressioni denigratorie ivi usate verrebbero percepite agli occhi dei terzi” solo come un “modo di sfogarsi o di scaricare lo stress o la propria rabbia”.

    In sostanza, poiché il reato di diffamazione è reato di pericolo, ritiene la Procura romana che quanto si legge su FB non metta neppure “in pericolo” l’altrui reputazione per totale assenza di autorevolezza.

    Il ragionamento potrebbe anche apparire condivisibile, se non peccasse di un certo soggettivismo “snob” che ci fa domandare in che “mondo ideale” viva l’estensore di siffatta richiesta.

    Siamo tutti d’accordo che nessuno dovrebbe formarsi opinioni sulla base di quanto si legge su FB e proprio per le medesime ragioni indicate dalla Procura, ma questo se vivessimo in un mondo interamente popolato di menti raffinate e selettive. Ma ben sappiamo che non è così, dato che vi è chi sostiene che persino l’esito delle elezioni presidenziali americane sarebbe stato pesantemente influenzato dai social, e per tacer di casa nostra ove c’è chi ha costruito gran parte del proprio consenso attraverso le cosiddette piattaforme (termine orrendo) web. Anche perché, mentre è certo che FB lo leggono tutti, grandi e piccini, non so quanti lettori possano ancora vantare quelle “autorevoli testate giornalistiche accreditate” indicate dalla Procura.

    So bene che quando ancora non c’era internet e tutte quelle “belle “cose di oggi, Vittorio Gassman riempiva i teatri tenda delle periferie milanesi con l’Adelchi o Ermanno Olmi si classificava secondo per incassi dopo Geppo il folle di Celentano con un film in dialetto bergamasco, ma oggi mi pare che più che la “cultura di massa” si persegua la massa priva di cultura, e temo che se si vuole davvero danneggiare qualcuno non vi sia niente di meglio che insultarlo sui social.E poiché il reato di diffamazione si consuma allorquando viene messa a repentaglio, anche solo potenzialmente, la reputazione di altro soggetto, ritenere che oggi questo non possa accadere sol perché l’offesa non proviene da una “fonte autorevole”, somiglia più a un lodevole auspicio che a una presa d’atto. Se un tempo bastava “un venticello” a portare in giro la “calunnia” rossiniana, figuriamoci mezzi diffusi come Facebook, Twittter e chi più ne ha più ne metta. Piuttosto si decida una buona volta di depenalizzare il reato di diffamazione, come da più parti e da anni viene suggerito, ma autorizzare il Far West sui social, contando sul fatto che le persone oggi si formino un’opinione solo leggendo Montale o Umberto Eco, non ci pare cosa buona e giusta.Concludo augurandomi che questa richiesta non sottintenda in realtà un’ennesima invasione “etica” dell’ordinamento penale nella vita dei cittadini, ai quali, dopo avere più volte spiegato con chi, e in che modo, potevano fare sesso, ora viene impartito loro anche cosa dovrebbero… leggere. (avvocato Davide Steccanella)

  • “Fai parte di una cupola”, Salvini verso la pace con il 5 stelle

    “Tutto mi si può dire ma non che sono un mafioso”. Matteo Salvini il 22 gennaio scorso al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, davanti all’aula del processo nato da una sua querela per diffamazione contro l’allora consigliere regionale dei 5 Stelle Stefano Buffagni. “La Lombardia – aveva  scritto il grillino in un post di Facebook datato 20 giugno 2016 – è una fitta rete di contatti e di uomini di fiducia agli ordini di Salvini e di Maroni. Una sorta di cupola che ricorda quella del Pd romano che usa risorse pubbliche per finanziare il proprio sistema di potere”. Quella “cupola”, riferita in particolare alle nomine nelle aziende sanitarie, aveva fatto ribollire  Matteo tanto da venire in Tribunale a raccontare quanto fosse scocciato. “Quelle frasi mi hanno provocato un danno ingente in termini di immagine ed elettorali”. Buffagni aveva spiegato al giudice nelle sue dichiarazioni spontanee: “A quell’epoca risaliva anche l’arresto del leghista Fabio Rizzi, che ha scritto la riforma della sanità lombarda. Abbiamo messo insieme una serie di fatti e presentato una denuncia di tipo politico”.

    Salvini è diventato nel frattempo vicepremier, Buffagni sottosegretario agli Affari Regionali del Governo e le loro formazioni politiche si sono allacciate alla guida del Paese. Difficile rimettersi a fare la guerra. E così oggi, con un po’ di ironia ci è parso, il giudice Stefania Donadeo nei pochi minuti dedicati all’udienza, ha domandato agli avvocati sostituti dei titolari, rimasti a casa: “Cosa è successo in questi mesi?”. E’ successo che a luglio Caterina Malavenda, l’avvocato numero uno sulle diffamazioni a cui si era affidata Buffagni, ha fatto arrivare al magistrato una nota in cui parla di “trattative in corso per perfezionare un accordo”. Insomma si cerca di fare la pace anche se, a quanto ci risulta, con qualche difficoltà. La volontà di Salvini pare essere quella di ritirare la querela ma a determinate condizioni. Buffagni aveva chiesto anche l’insindacabilità delle sue opinioni nelle vesti di consigliere regionale all’epoca, ricevendo la risposta sferzante di Salvini: “I 5 Stelle anti – casta si difendono chiedendo l’immunità”.  Ora, forse, sarà lui a evitargli il processo.  (manuela d’alessandro)

  • La differenza tra razzismo e critica politica spiegata a Borghezio

    Qual è il confine tra la critica politica e il razzismo? Il giudice Maria Teresa Guadagnino lo spiega nelle motivazioni alla sentenza di condanna inflitta all’europarlamentare leghista Mario Borghezio per diffamazione aggravata dall’odio razziale ai danni dell’allora Ministro dell’Integrazione Cécile Kyenge. Tra le altre cose, Borghezio aveva detto alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ che il livello culturale dell’ex esponente congolese del Governo Letta “non può essere che tribale o del ‘bonga bonga’, in quanto in Africa non esistono dei geni”. 

    “Il messaggio di Borghezio – scrive il giudice – non è solo di natura politica ma si traduce in disprezzo verso la persona offesa a causa della sua origine africana. Non sono possibili interpretazioni alternative al senso dispregiativo delle parole di Borghezio nei confronti della Kyenge. La donna, proprio per il colore della pelle, non deve avere i medisimi diritti dei cittadini italiani, ha una cultura inferiore a quella italiana (e, più in generale, a quella mitteleuropea) ed è per questi motivi, e non per altri, che può fare solo la casalinga, non può fare il Ministro e ha tolto a un medico italiano il posto alla Asl”. Affermazioni che non rientrano  nell’ambito della critica politica e quindi della libera manifestazione del pensiero, come invocato dalla difesa, anche “perché Borghezio non conosceva la preparazione reale e le competenze della Kyenge sicché il suo giudizio si basa solo sull’appartenenza etnica”.

    I giudici chiariscono anche perché hanno riqualificato il reato in diffamazione aggravata dall’odio razziale mentre la contestazione originaria dei pm era ‘propaganda di idee fondata sull’odio razziale ed etnico’. “Il concetto di propaganda razzista – argomenta Gudagnino, presidente del collegio- non è una semplice manifestazione di opinione, ma è integrata da una condotta volta alla persuasione e a ottenere il consenso del pubblico, come può avvenire, ad esempio, nel corso di un comizio o di un’assemblea”.

    Borghezio è stato condannato il 18 maggio scorso al pagamento di 1000 euro di multa e a versare un risarcimento di 50mila euro all’ex Ministro.  All’europarlamentare vengono riconosciute le attenuanti generiche “per il buon comportamento processuale e per quella, sia pur minima, resipiscenza dimostrata dopo il fatto nel porgere formalmente le proprie scuse in sede di assemblea parlamentare”.

    (manuela d’alessandro)

  • Il giudice fa una lezione di storia a De Benedetti per spiegare l’assoluzione di Tronchetti

    Sì, potevano essere “potenzialmente” delle gravi offese da ‘lavare’ in un’aula di Tribunale. Ma per il giudice Monica Amicone le frasi ‘esplose’ da Marco Tronchetti Provera contro Carlo De Benedetti erano solo critiche legittime espresse nell’ambito di una “polemica aspra” tra due veterani del capitalismo.

    Nelle 32 pagine di motivazione alla sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del presidente d Pirelli, il giudice sostiene che “per ciascuna dichiarazione sussiste l’interesse sociale”, cioé quella che definisce  “l’attitudine della notizia a contribuire alla formazione alla formazione della pubblica opinione”.

    Le motivazioni, con l’analisi delle dichiarazioni (in neretto) rese all’Ansa da Tronchetti nel 2013, offrono al magistrato l’imperdibile possibilità di farsi un viaggio nella storia economico – finanziaria dell’ultimo mezzo secolo.

    “L’ingegner De Benedetti fu coinvolto nella bancarotta del Banco Ambrosiano”

    Coinvolto e condannato, spiega il giudice, non sono la stessa cosa. “Il fatto che De Benedetti sia stato coinvolto nel crack risulta dall’avere egli rivestito la qualità di imputato nel procedimento di bancarotta derivato dalla dichiarazione di fallimento del Banco Ambrosiano, indipendentemente dal ruolo, maggiore o minore, che ha avuto nell’ambito del crack finanziario al quale l’espressione usata dall’imputato, di per sè neutra, non si riferisce affatto”.  L’imprenditore aveva invece definito “subdola” questa frase perché per il dissesto del Banco Ambrosiano era stato assolto in Cassazione.

    “L’ingegner De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci di Olivetti” 

    Qui il giudice ci va pesante. “Ce n’è abbastanza per definire ‘discussi’ i bilanci di Olivetti senza incorrere in una falsa affermazione”. De Benedetti aveva definito invece la frase “senza senso e ingiuriosa perché tutti i bilanci erano stati approvati dalle relative assemblee”. Amicone sottolinea però che le “discussioni” di cui parla Tronchetti riguardano “l’esterno della società, l’opinione pubblica e il mercato” e, in particolare, i “diversi procedimenti penali” su quei bilanci, uno dei quali concluso con la condanna di De Benedetti”, che in aula smarrì la memoria su questa sentenza.

    “De Benedetti fu allontanato dalla Fiat”

    Il fondatore del gruppo ‘L’Espresso’ non se la deve prendere perché “allontanato non significa cacciato ed è un termine neutro”.  L’”istruttoria dibattimentale ha comunque dimostrato che De Benedetti “si allontanò per decisione unilaterale” in seguito a diverse vedute sulla gestione della società con l’avvocato Gianni Agnelli.

    “Io e De Benedetti non parliamo la stessa lingua, come è normale possa succedere tra un cittadino italiano e uno svizzero”

    Per il giudice siamo di fronte a “una canzonatura priva  di reale efficacia lesiva della reputazione del querelante che ne ha enfatizzato la portata aggressiva collegandosi all’allusione di un regime fiscale più favorevole”. (manuela d’alessandro)

    Il testo completo delle motivazioni De Benedetti – Tronchetti

     

     

     

     

  • Google batte indagato nella prima sentenza italiana sull’oblio dopo la Corte europea

    Google batte indagato nel primo verdetto sul diritto all’oblio dopo la sentenza con cui nel maggio 2014 la corte di giustizia europea ne aveva ampliato i confini stabilendo che i cittadini possono pretendere la cancellazione delle informazioni “che offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio della reputazione e riservatezza”.

    Un avvocato svizzero chiede al Tribunale civile di Roma che il motore di ricerca ‘deindicizzi‘ 14 link nei quali si parla del suo coinvolgimento in un’indagine su ex della banda della Magliana e su alcuni religiosi.

    Nel ricorso, il legale sottolinea che in questa vicenda giudiziaria non è mai stata pronunciata una condanna a suo carico e chiede, oltre alla rimozione dei link, la condanna di Google a una somma non inferiore ai 1000 euro. Il diritto alla privacy, avevano sancito i giudici europei, va comunque bilanciato caso per caso col diritto di cronaca e l’interesse pubblico a conoscere i fatti.

    Il giudice romano Damiana Colla respinge la richiesta di cancellazione perché l’indagine è ancora in corso, mancando la produzione di documenti che ne attestino la chiusura, come sentenze o archiviazioni (“il trascorrere del tempo ai fini della configurazione del diritto all’oblio si configura quale elemento costitutivo”) e presenta “un sicuro interesse pubblico”; inoltre, il ricorrente “è avvocato in Svizzera, libero professionista, circostanza che consente di ritenere che questi eserciti un ‘ruolo pubblico’ proprio per effetto della professione svolta e dell’albo professionale cui è iscritto, laddove tale ruolo pubblico non è attribuibile solo al politico ma anche agli alti funzionari pubblici e agli uomini d’affari, oltre che agli iscritti agli albi”.

    Ma c’è di più. Il ricorrente non può neppure lamentarsi della falsità delle notizie riportate cercando il suo nome nel motore di ricerca “non essendo configurabile alcuna responsabilità da parte di Google, il quale opera unicamente come ‘caching provider’ (…) avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori di siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata o aggiornata coi successivi risvolti dell’indagine, magari favorevoli all’odierno istante (il quale peraltro deduce di non aver riportato condanne e produce certificato negativo del casellario giudiziale”).

    (manuela d’alessandro)

  • Colpo ai blog, la Cassazione rivoluziona l’informazione online ma solo per le testate giornalistiche

     

    Le sezioni unite penali della Cassazione hanno stabilito  qualche giorno fa che le garanzie previste dalla Costituzione a tutela della stampa si applichino anche all’informazione attuata in modo professionale e diffusa in rete.

    Una simile pronuncia è rivoluzionaria sia per il tenore della decisione, sia per alcuni passaggi della motivazione. Ma mentre l’esito ci pare condivisibile, sul ragionamento che ha condotto a tale risultato nutriamo più di una perplessità. La Corte prende le mosse da un’esigenza comunemente sentita. La diversità di disciplina tra la carta stampata e online può urtare contro un certo qual senso di uguaglianza sostanziale che indurrebbe, viceversa, ad applicare ai due fenomeni, obiettivamente molto simili, medesime regole.

    Per giungere a questo risultato, però, le sezioni unite forniscono quella che ritengono essere un’interpretazione evolutiva del concetto di stampa, contenuto nell’articolo 21 della costituzione e nella stessa legge sulla stampa del 1948 , a cui non si riesce ad aderire. Secondo la Corte, tale nozione va intesa in senso ‘figurato’ e in quest’ottica corrisponderebbe esclusivamente alla stampa periodica, ovvero all’informazione giornalistica professionale, qualunque sia il mezzo con cui viene diffusa.

    Una simile presa di posizione, quasi del tutto inedita nel panorama dell’ordinamento, travolge l’interpretazione tradizionale, che riconduceva alla stampa, seguendo la lettera della definizione normativa, solo le riproduzioni effettuate con mezzi meccanici e fisico chimici destinate alla pubblicazione, senza distinzione di contenuto. A tale definizione appartenevano certamente i giornali, ma anche i volantini, i libri, i manifesti,qualunque fosse l’argomento in essi trattato, mentre ne era escluso qualunque messaggio diffuso in via telematica poiché era assente, se non altro, la moltiplicazione delle copie.

    L’indirizzo scelto dalla recente sentenza, discutibile di per sé, suggerisce ancora maggiore scetticismo se si considerano i corollari che la Corte esplicitamente ne trae. Sono conseguenze che vanno ben al di là della questione di diritto sottoposta dalla sezione remittente. In sintesi si tratta di questo: tutte le disposizioni previste dall’ordinamento per la stampa, e in particolare per quella periodica, trovano già oggi applicazione alle manifestazioni del pensiero diffuse in rete, a patto che queste ultime abbiano appunto natura giornalistica. Così il collegio sottolinea nella motivazione come sussista fin d’ora un obbligo di registrazione per le testate  telematiche presso la cancelleria del Tribunale, con la relativa commissione del reato di stampa clandestina per chi non adempie a tale obbligo. Ancora: i giornali online dovrebbero dotarsi di un direttore , a cui sarebbe praticabile l’articolo 57 del codice penale, con la relativa responsabilità colposa per omesso controllo  nel caso di reato commesso dal periodico da lui diretto . La giurisprudenza delle sezioni semplici, finora, aveva escluso simili ipotesi poiché, come acennato, la definizione di stampa non comprendeva la rete, circostanza che escludeva l’applicabilità a quest’ultima delle disposizioni incriminatrici previste per la stampa, in base al divieto di analogia in malam partem.

    Non nascondiamo un certo scoramento dopo la lettura delle motivazioni e ci permettiamo di sperare che di questo arresto, proveniente da un organo così autorevole, resti nei repertori il dispositivo più che l’apparato di argomento che lo sostiene. (Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani da ‘Il sole 24 ore’ del 22 luglio 2015)

    La sentenza della Cassazione

  • 10 anni dopo prescritte le corna di Paolini a Fede

    Prima che il giudice dichiari prescritte le corna a Emilio Fede, Gabriele Paolini si confronta sui numeri da giocare al lotto con la mamma 81enne, una donna molto elegante che vuole presentarci. “Bella, eh? Faceva la cantante lirica”.

    Non sono bastati 10 anni alla giustizia per capire se il disturbatore della tv diffamò l’allora direttore del tg4  urlandogli in diretta “Sei un cornuto”.  I giudici della Corte d’Appello di Milano ‘cancellano’ la condanna a sei mesi di carcere inflitta nel 2008 e pronunciano una sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Paolini alza il pantalone e mostra il braccialetto elettronico: “In questo periodo penso molto e ho pensato che i domiciliari sono giustissimi”. E’ accusato davanti al Tribunale di Roma di avere abusato di cinque minorenni adescandoli tramite internet. La prossima udienza è prevista per il 7 luglio. “Io D. (una dellle presunte vittime, ndr) lo amavo anche se aveva 17 anni e un mese. Vivo solo in attesa del 7 luglio quando lui verrà in aula e dovrà confermare quello che aveva detto subito dopo il mio arresto, cioè che mi amava. Ho già tentato il suicidio una volta, non so cosa potrà succedere il 7 luglio”.

    E da grande cosa farà Paolini che per anni ha saltellato sul piccolo schermo molestando giornalisti (memorabile il calcio che gli sferrò Paolo Frajese)? “Ho grandi progetti. Per adesso ci sono miei validi emuli, come Mauro Fortini. E comunque ora ve lo posso dire: mi comportavo così per urlare al mondo che non mi capiva il mio dolore”. (m.d’a.)

     

  • Il vuoto di memoria di De Benedetti al processo contro Tronchetti

    Un vuoto di memoria roboante, tanto che in aula ci si guarda esterrefatti. Carlo De Benedetti, 81 anni pieni di verve, ‘dimentica’ nel processo in cui ha citato per diffamazione Marco Tronchetti Provera di avere patteggiato tre mesi di carcere per falso in bilancio quando era all’Olivetti.

    Davanti al giudice, ingaggia un duello aspro col legale  del Presidente di Pirelli, l’avvocato Tullio Padovani, osso durissimo, che passa in rassegna una per una tutte le frasi incriminate del suo assistito, tra cui questa: “De Benedetti è stato molto discusso per certi bilanci Olivetti”.   “Quell’affermazione  è falsa – protesta l’ingegnere  – nessuno ha mai impugnato i bilanci, erano integri e genuini”.  “Le chiedo – insinua allora Padovani –  se lei ha memoria di una sentenza di condanna nei suoi confronti da parte del Tribunale di Ivrea del 14 ottobre 1999, poi passata in giudicato, per falso in bilancio in relazione ai bilanci Olivetti”. “No, non ricordo di questa sentenza perché sarà finita nel nulla l’accusa”, risponde De Benedetti. E il legale: “Non è finita nel nulla, ma con una sentenza di patteggiamento a tre mesi di reclusione per falso in bilancio con risarcimento per l’Olivetti. Le imputazioni – precisa – si riferivano a delle trasformazioni contabili. Lei non ricorda di avere risarcito Olivetti?”. “No”, risponde ancora una volta l’ingegnere. “Eppure questo risulta dalla sentenza – insiste il legale – che mi riservo di produrre. Quindi i bilanci erano criminosamente falsi e lei patteggiò la pena”. In effetti, la sentenza di patteggiamento venne revocata dalla Cassazione nel 2003 perché il bilancio qualitativo non era più previsto dalla legge come reato, ma De Benedetti sembra proprio avere smarrito ogni memoria di quella vicenda. (altro…)

  • Insultò sindaco omofobo, prosciolto
    Gip: discriminazioni di genere fuori dal tempo
    La società è più tollerante

    Ora le associazioni e l’intera comunità Lgbt (Lesbica, Gay, Bisex, Trans)  ringrazino pubblicamente l’ex sindaco di Sulmona Fabio Federico. E’ solo grazie alla sua ostinazione nel querelare chiunque avesse osato commentare le sue dichiarazioni omofobe che ora possiamo leggere sentenze chiare, innovative e illuminanti, in tema di discriminazione di genere e di orientamento sessuale, come quella che vi illustriamo qui.

    Ricordate quel giovane che gli diede della “testa di c.” per il video in cui Federico associava omosessualità e presunte ‘aberrazioni genetiche’? Il pm di Busto Arsizio aveva chiesto l’archiviazione, spingendosi ad affermare che quell’insulto era persino poca cosa a fronte delle affermazioni pubbliche dell’allora primo cittadino su Pacs, omosessualità e genetica. Ora il gip Patrizia Nobile accoglie la richiesta di archiviazione – cui Federico si era opposto – e va oltre le argomentazioni del pm. L’imputato va archiviato perché ha reagito a una provocazione, come sostenuto dall’avvocato Barbara Indovina, che ha seguito questa vicenda più per impegno civile che per dovere professionale. “La gravità” delle affermazioni di Federico, scrive il giudice, “non è revocabile in dubbio e ciò non solo perché quanto sostenuto dall’opponente è destituito di qualsiasi fondamento scientifico, ma perché trattasi di affermazioni gravemente discriminatorie, che esorbitano da qualsiasi tutelabile manifestazione del diritto di opinione o di critica, giacché riconducibili a convinzioni, peraltro mutuate da famigerate teorie eugenetiche, incitanti all’omofobia, alla transfobia e alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere“. Insomma Federico ha usato concetti che non ricadono nella critica, ma sono falsità, tanto più gravi in quanto si rifanno al peggio della storia del ‘900 tentando di proiettarsi sul presente. Ma in questo secolo, quello in cui viviamo, spiega il giudice, “sempre più presente è l’attenzione nella società civile a fenomeni di emarginazione sociale riconducibili all’omofobia (…) e può ritenersi che la società civile nell’ultimo decennio abbia rinunciato a ritenere ‘innaturale’ un fenomeno in realtà esistente in natura e sia dunque ormai approdata alla ‘depatologizzazione’ della omosessualità, interiorizzando piuttosto il valore della tolleranza e della tutela della libertà di orientamento sessuale“. Insomma, il signor Federico, che si è offeso per quell’insulto, è rimasto indietro di qualche decennio e male fa a lamentarsi. Fa parte di quella esigua minoranza che ritiene – maldestramente – che l’omosessualità sia una malattia.

    Anche in un processo gemello di Milano gli è andata male, questa settimana. Aveva chiesto 15mila euro all’imputato di diffamazione. Invece il giudice ha assolto, al termine del dibattimento. L’offesa c’era – anzi, era forse più pesante del ‘testa di c.’ – ma è scriminata, anche in questo caso, dalla provocazione di quel video. In altri processi ancora – sì perché con le sue querele Federico ha messo in moto una quarantina di Procure e Tribunali della Repubblica – l’imputato ha transato. Noi siamo convinti che a fare giurisprudenza sarà la sentenza del giudice di Busto Arsizio. Sentenza Busto Arsizio

  • Insultò sindaco omofobo, prosciolto
    Gip: discriminazioni di genere fuori dal tempo
    La società è tollerante

    Ora le associazioni e l’intera comunità Lgbt ringrazino pubblicamente l’ex sindaco di Sulmona Fabio Federico. E’ solo grazie alla sua ostinazione nel querelare chiunque avesse osato commentare le sue dichiarazioni omofobe che ora possiamo leggere sentenze chiare, innovative e illuminanti, in tema di discriminazione di genere e di orientamento sessuale, come quella che vi illustriamo qui.

    Ricordate quel giovane che gli diede della “testa di c.” per il video in cui Federico associava omosessualità e presunte ‘aberrazioni genetiche’? Il pm di Busto Arsizio aveva chiesto l’archiviazione, spingendosi ad affermare che quell’insulto era persino poca cosa a fronte delle affermazioni pubbliche dell’allora primo cittadino su Pacs, omosessualità e genetica. Ora il gip Patrizia Nobile accoglie la richiesta di archiviazione – cui Federico si era opposto – e va oltre le argomentazioni del pm. L’imputato va archiviato perché ha reagito a una provocazione, come sostenuto dall’avvocato Barbara Indovina, che ha seguito questa vicenda più per impegno civile che per dovere professionale.

    “La gravità” delle affermazioni di Federico, scrive il giudice, “non è revocabile in dubbio e ciò non solo perché quanto sostenuto dall’opponente è destituito di qualsiasi fondamento scientifico, ma perché trattasi di affermazioni gravemente discriminatorie, che esorbitano da qualsiasi tutelabile manifestazione del diritto di opinione o di critica, giacché riconducibili a convinzioni, peraltro mutuate da famigerate teorie eugenetiche, incitanti all’omofobia, alla transfobia e alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere“. Insomma Federico ha usato concetti che non ricadono nella critica, ma sono falsità, tanto più gravi in quanto si rifanno al peggio della storia del ‘900 tentando di proiettarsi sul presente. Ma in questo secolo, quello in cui viviamo, spiega il giudice, “sempre più presente è l’attenzione nella società civile a fenomeni di emarginazione sociale riconducibili all’omofobia (…) e può ritenersi che la società civile nell’ultimo decennio abbia rinunciato a ritenere ‘innaturale’ un fenomeno in realtà esistente in natura e sia dunque ormai approdata alla ‘depatologizzazione’ della omosessualità, interiorizzando piuttosto il valore della tolleranza e della tutela della libertà di orientamento sessuale“. Insomma, il signor Federico, che si è offeso per quell’insulto, è rimasto indietro di qualche decennio e male fa a lamentarsi. Fa parte di quella esigua minoranza che ritiene – maldestramente – che l’omosessualità sia una malattia.

    Anche in un processo gemello di Milano gli è andata male, questa settimana. Aveva chiesto 15mila euro all’imputato di diffamazione. Invece il giudice ha assolto, al termine del dibattimento. L’offesa c’era – anzi, era forse più pesante del ‘testa di c.’ – ma è scriminata, anche in questo caso, dalla provocazione di quel video. In altri processi ancora – sì perché con le sue querele Federico ha messo in moto una quarantina di Procure e Tribunali della Repubblica – l’imputato ha transato. Noi siamo convinti che a fare giurisprudenza sarà la sentenza del giudice di Busto Arsizio. Sentenza Busto Arsizio

  • Cancellata l’assoluzione in appello: Allam diffamò gli islamici

    Nel giorno in cui la Francia ha vissuto la resa dei conti per l’eccidio di Charlie Hebdo, un articolo di Magdi Allam (allam_predicatori.shtml) che definisce “predicatori d’odio” i seguaci di Maometto diventa diffamatorio per i giudici milanesi dopo essere stato invece dichiarato frutto di una legittima “libertà di critica” in primo grado.

    Il pezzo firmato dal giornalista sul Corriere della Sera nel febbraio 2007 riecheggia molti degli argomenti portati in tv o sui media in questi giorni da commentatori e politici ostili all’Islam.  Allam definisce “tutti noi italiani vittime, inconsapevoli o irresponsabili, pavidi o ideologicamente collusi, che non vogliamo guardare in faccia la realtà, che la temiamo al punto da esserci sottomessi all’arbitrio e alla violenza di chi sta imponendo uno stato islamico all’interno del nostro traballante stato sovrano”.

    I giudici della Corte d’Appello di Milano,  sezione civile, ribaltano la sentenza che aveva assolto l’ex columnist di via Solferino condannandolo al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali a favore dell’Ucoii (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia).  Al centro dell’articolo c’è la vicenda di Dounia Ettaib, all’epoca vicepresidente dell’Associazione donne marocchine in Italia, aggredita da alcuni connazionali vicino alla moschea milanese di viale Jenner. Uno spunto che stimola ad Allam grevi riflessioni sul mondo islamico: (…) Sappiano tutto e di più sull’attività dei predicatori d’odio islamici nostrani ma preferiamo seppellire la testa sottoterra, non rendendoci conto che a differenza dello struzzo non riemergeremo ma finiremo per suicidarci”. E ancora,  l’ex vicedirettore del quotidiano afferma di non avere “alcun dubbio che nelle moschee e nei siti islamici dell’Ucoii e di altri gruppi radicali islamici s legittima la condanna a morte degli apostati e dei nemici dell’Islam”. Libertà di critica o diffamazione?Per l’avvocato dell’Ucoii Luca Bauccio “la libertà di critica non va mai confusa con la prevaricazione sugli altri”. (manuela d’alessandro)

  • Dopo il “testa di c.”
    ‘Depenalizzato’ il vaffa all’omofobo

    Il “testa di c.” al sindaco omofobo era già praticamente depenalizzato, come vi raccontavamo qui. Ora l’elenco degli insulti a disposizione per rivolgersi all’ex primo cittadino di Sulmona, Fabio Federico, senza incorrere in conseguenze penali, si allarga a dismisura, grazie al provvido provvedimento di un pm di Torino, Chiara Maina, e a quello del gip Gianni Macchioni.

    “Se per normale intende un come lui allora viva l’anormalità. Che c… c’entrano gli ormoni, c…, l’Italia è ferma all’800. Comunque caro Federico, vai affan*§#@ [per esteso nel testo, ndr] tu e tutti quelli ignoranti e idioti come te”, scriveva Enzo C. a corredo del famoso video “Federico e i gay“.

    Ragiona il pm di Torino: “Deve ritenersi che non si ravvisano  [brrrrr!, ndr] gli estremi oggettivi e soggettivi della diffamazione, tenuto conto dell’intrinseco contenuto del video (…) a commento del quale l’odierno indagato avrebbe inserito una frase asseritamente diffamatoria (…). Orbene, la frase incriminata, certamente forte nei toni utilizzati, va comunque contestualizzata nel contenuto instrinseco al video, sicuramente poco rispettoso nei confronti degli omossessuali  [quadrupla S nel testo originale, ndr], definiti, tra l’altro, come “persone con problemi”. Tanto premesso, il comportamento dell’indagato, persona omossessuale  [di nuovo, ndr] e, dunque, ritenutasi offesa dal contenuto del video, appare una reazione alla provocazione intrinsecamente contenuta nel video rispetto alla condizione di omossessualità [ancora, ndr] e, pertanto, configurante, quantomeno nei termini putativi, l’esimente di cui di cui all’art 599 c.p. della cosiddetta provocazione”.

    Enzo C. avrebbe agito “in uno stato d’ira determinato dall’altrui provocazione”.
    Il pm chiede l’archiviazione, il gip la dispone con un provvedimento di quattro righe scarse: “La richiesta del pm appare condivisibile”.
    Ripiloghiamo: “Testa di c.”. “Sembra uno che va a trans“. “Vai affan*§#@”. “Ignorante”. “Idiota”. In caso di provocazione omofoba tale da farvi arrabbiare, è tutto lecito. Bisogna “contestualizzare”.

    Lo scrivente, augurandosi la fine delle provocazioni e del conflitto su temi sociali-etnici-sessuali, si augura sommessamente che i provvedimenti di cui sopra facciano giurisprudenza. Salvo per le brutture linguistiche, ovviamente. Con un “bravo” a quegli avvocati, come Barbara Indovina, che l’hanno avuta vinta fin qui, nella difesa dei loro presunti diffamatori. Altra considerazione non richiesta: se uno proprio proprio se la prende, beh, facesse causa civile invece di intasare le procure.

  • “Testa di c.” all’omofobo era poco
    A Torino l’insulto giusto

    Quel “testa di c.” era troppo poco, ricordate? Lo metteva nero su bianco, con qualche giro di parole, un pubblico ministero di Busto Arsizio riferendosi alle parole usate da un ragazzo del Varesotto nei confronti di un omofobo – lui nega -, l’ex sindaco di Sulmona Fabio Federico.
    Critica “sin troppo contenuta”, argomentava il pm bustocco. E allora qual è l’insulto giusto? La risposta è dentro di voi, e forse è comunque giusta. Perché dal punto di vista giudiziario sembra sia lecita praticamente qualunque espressione per commentare dichiarazioni omofobe. Almeno se si considera il decreto di archiviazione firmato dal giudice per le indagini preliminari di Torino Cristiano Trevisan. Che cosa ne dite dell’affermazione, riferita al politico sulmonese, “sembra uno che di notte paga le trans per farsi inc…”? I puntini li abbiamo messi noi. L’espressione era scritta per esteso nel commento, su Youtube, al famoso video “Federico e i gay”. L’aveva postata un torinese, il quale come al solito si è trovato indagato per diffamazione, su querela del primo cittadino abruzzese.
    Sotto la Mole, il pm Marco Sanini chiede l’archiviazione: “La notizia di reato oggetto del presento procedimento penale appare infondata, ricorrendo a favore dell’indagato (…) la speciale scriminante contemplata dall’art. 599 co, perlomeno sotto il profilo putativo”. Il pubblico ministero si riferisce all’articolo del codice penale che ‘assolve’ chi offende l’altrui reputazione sotto l’impulso di uno “stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
    Cioè: il primo a offendere è Federico. L’altro si indigna, è offeso, o “perlomeno” sente di essere stato provocato e colpito nella sua dignità. Il legale di Federico insista perché si vada a processo, si oppone all’archiviazione, e riporta quella frase non proprio tenera utilizzata dall’uomo torinese a corredo del filmato: “sembra uno che di notte”, eccetera. Il gip archivia. Ok, l’insulto è giusto. Un giorno forse farà giurisprudenza.

  • Quel “testa di c.” era troppo poco
    A Torino l’insulto è giusto

    Quel “testa di c.” era troppo poco, ricordate? Lo metteva nero su bianco, con qualche giro di parole, un pubblico ministero di Busto Arsizio riferendosi alle parole usate da un ragazzo del Varesotto nei confronti di un omofobo – lui nega -, l’ex sindaco di Sulmona Fabio Federico.
    Critica “sin troppo contenuta”, argomentava il pm bustocco. E allora qual è l’insulto giusto? La risposta è dentro di voi, e forse è comunque giusta. Perché dal punto di vista giudiziario sembra sia lecita praticamente qualunque espressione per commentare dichiarazioni omofobe. Almeno se si considera il decreto di archiviazione firmato dal giudice per le indagini preliminari di Torino Cristiano Trevisan. Che cosa ne dite dell’affermazione, riferita al politico sulmonese, “sembra uno che di notte paga le trans per farsi inc…”? I puntini li abbiamo messi noi. L’espressione era scritta per esteso nel commento, su Youtube, al famoso video “Federico e i gay”. L’aveva postata un torinese, il quale come al solito si è trovato indagato per diffamazione, su querela del primo cittadino abruzzese.
    Sotto la Mole, il pm Marco Sanini chiede l’archiviazione: “La notizia di reato oggetto del presento procedimento penale appare infondata, ricorrendo a favore dell’indagato (…) la speciale scriminante contemplata dall’art. 599 co, perlomeno sotto il profilo putativo”. Il pubblico ministero si riferisce all’articolo del codice penale che ‘assolve’ chi offende l’altrui reputazione sotto l’impulso di uno “stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
    Cioè: il primo a offendere è Federico. L’altro si indigna, è offeso, o “perlomeno” sente di essere stato provocato e colpito nella sua dignità. Il legale di Federico insista perché si vada a processo, si oppone all’archiviazione, e riporta quella frase non proprio tenera utilizzata dall’uomo torinese a corredo del filmato: “sembra uno che di notte”, eccetera. Il gip archivia. Ok, l’insulto è giusto. Un giorno forse farà giurisprudenza.

  • “Ha scritto il vero”, ma il giudice condanna il giornalista al carcere

    “L’articolo è certamente fedele ai fatti che accadevano all’interno delle discoteche che per tale motivo erano state chiuse (…) ha descritto in toni efficaci l’uso frequente di cocaina, le abitudini di vita, i luoghi in cui veniva fornita o consumata, la situazione di promiscuità in cui uomini e donne si trovavano per assumerla…”. A leggere tre quarti delle motivazioni della sentenza una persona normale si aspetta di trovare in fondo al documento l’assoluzione del giornalista, Luca Fazzo, accusato di aver diffamato P.T. definendolo “accanito cocaimane” sulla base delle stesse dichiarazioni a verbale del diretto interessato, il quale aveva raccontato oltre allo spaccio il consumo della sostanza quattro volte la settimana.

    E invece, in fondo, c’è la condanna a 7 mesi di carcere senza condizionale, ben oltre le stesse richieste dell’accusa che aveva proposto solo una multa. (altro…)

  • Ancora carcere per un giornalista, è ‘scontro’ Pm-giudici

    Vaglielo a spiegare ai giudici che il procuratore Edmondo Bruti Liberati si è speso dopo il caso Sallusti con tanto di direttive interne e comunicati stampa per evitare il carcere ai giornalisti. Sembra proprio che Procura e Tribunale diano un peso molto diverso alle diffamazioni dei cronisti.
    Oggi l’ultimo caso, quello del collega Luca Fazzo, condannato dal giudice Anna Calabi a sette mesi di carcere senza sospensione della pena per un articolo in cui aveva definito “accanito cocainomane” un giovane frequentatore della discoteca Hollywood, coinvolto nell’indagine su ‘Vallettopoli’.
    Nelle carte dell’inchiesta dello scomparso pm Frank Di Maio, alcune ‘bellissime’ di Milano, Francesca Loddo e Alessia Fabiani, avevano raccontato di avere consumato droga con il giovane, il quale a verbale aveva ammesso: “Sono consumatore da 4 anni di  cocaina  e negli ultimi tempi ne consumo parecchia, anche dalle due alle quattro volte alla settimana (…) di solito funziona che al tavolo del privé dell’Hollywood si chiede ai presenti se hanno cocaina ed effettivamente molti ne hanno disponibilità e sono adusi a regalarla. Io e le mie amiche andavamo in bagno a consumare la sostanza”.
    Nel processo a Fazzo, il giudice è andato molto oltre la richiesta della Procura, che avrebbe ritenuto sufficiente la condanna ad un’ammenda di tremila euro, infliggendo al cronista sette mesi senza sospensione condizionale. Appena un mese in meno della pena patteggiata dal giovane per il consumo di droga.  Solo poco tempo fa, però, Bruti Liberati aveva rivolto ai colleghi pm l’invito ad adeguarsi alla sentenza con cui il 24 settembre scorso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva condannato l’Italia per violazione della libertà di espressione con riferimento alla condanna al carcere, seppure sospesa, dell’allora direttore del Giornale, Maurizio Belpietro.
    Il procuratore aveva sottolineato che la Corte Europea era intervenuta per “censurare l’applicazione della pena detentiva ritenuta sproporzionata in relazione alla tutela della libertà d’espressione quando non ricorrono circostanza eccezionali quali l’istigazione all’odio razziale o etnico o l’incitamento alla violenza”. Ma quello che dice l’Europa pare non piaccia affatto ai giudici. (manuela d’alessandro)